Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge trovano applicazione le definizioni contenute nel titolo VI, capi I, II e III, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica). 2. Ai fini della presente legge s'intende per: a) «condono edilizio» o «sanatoria»: e' la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla realizzazione di abusi edilizi, introdotta dall'Art. 32 del decreto-legge n. 269/2003; b) «opere abusive»: sono le opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ovvero in difformita' o con variazioni essenziali rispetto agli stessi, alle quali trova applicazione la sanatoria di cui alla lettera a); c) «nuovi edifici o nuovi manufatti»: sono gli interventi di rilevanza urbanistica di cui agli articoli 62, 64 e 66 della legge regionale n. 52/1991, escluse le pertinenze; d) «interventi non aventi rilevanza urbanistica»: sono gli interventi di rilevanza edilizia indicati nell'Art. 67 della legge regionale n. 52/1991 e i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'Art. 73 della medesima legge regionale n. 52/1991; e) «pertinenza»: e' l'edificio o il manufatto di cui all'Art. 817 del codice civile; f) «volumetria» o «superficie»: sono la volumetria o la superficie come definite negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi; g) «costruzione originaria»: e' la costruzione autorizzata al momento di entrata in vigore della presente legge.