Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1.   Ai   fini  della  presente  legge  trovano  applicazione  le
definizioni  contenute  nel  titolo VI, capi I, II e III, della legge
regionale  19 novembre  1991,  n.  52  (Norme regionali in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica).
    2. Ai fini della presente legge s'intende per:
      a)   «condono   edilizio»   o   «sanatoria»:  e'  la  sanatoria
straordinaria   degli   illeciti   amministrativi   derivanti   dalla
realizzazione   di   abusi   edilizi,  introdotta  dall'Art.  32  del
decreto-legge n. 269/2003;
      b)  «opere  abusive»:  sono  le  opere  edilizie  realizzate in
assenza  dei  prescritti  titoli abilitativi, ovvero in difformita' o
con  variazioni  essenziali  rispetto  agli  stessi, alle quali trova
applicazione la sanatoria di cui alla lettera a);
      c)  «nuovi  edifici  o nuovi manufatti»: sono gli interventi di
rilevanza  urbanistica  di  cui agli articoli 62, 64 e 66 della legge
regionale n. 52/1991, escluse le pertinenze;
      d)  «interventi  non  aventi  rilevanza  urbanistica»: sono gli
interventi  di  rilevanza  edilizia indicati nell'Art. 67 della legge
regionale  n.  52/1991  e  i  mutamenti  di destinazione d'uso di cui
all'Art. 73 della medesima legge regionale n. 52/1991;
      e)  «pertinenza»:  e' l'edificio o il manufatto di cui all'Art.
817 del codice civile;
      f)  «volumetria»  o  «superficie»:  sono  la  volumetria  o  la
superficie  come  definite negli strumenti urbanistici comunali e nei
regolamenti edilizi;
      g)  «costruzione  originaria»: e' la costruzione autorizzata al
momento di entrata in vigore della presente legge.