Art. 3.
                 Opere non suscettibili di sanatoria

    1.  Fermi  restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria
ai  sensi  dell'Art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269/2003, non
possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive:
      a) realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico;
      b)  realizzate nell'ambito di zone di protezione speciale (ZPS)
o  in  siti  di  importanza  comunitaria  (SIC) di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 settembre  1997, n. 357 (Regolamento
recante   attuazione  della  direttiva  n.  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della
flora  e della fauna selvatiche), e successive modifiche, individuati
nel  decreto  del  Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle
zone  di  protezione  speciale  designate ai sensi della direttiva n.
79/409/CEE  e  dei  siti  di importanza comunitaria proposti ai sensi
della  direttiva  n. 92/43/CEE), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2000, n. 95;
      c)  consistenti  in  nuovi  edifici  o  nuovi  manufatti,  come
definiti dall'Art. 2, comma 2, lettera c);
      d)  consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica,
come  definiti dall'Art. 2, comma 2, lettera d), solo nel caso in cui
abbiano  comportato  la  creazione  di  nuove  unita'  immobiliari  o
l'aumento del numero delle stesse;
      e)  consistenti  in  ristrutturazioni  di cui all'Art. 65 della
legge regionale n. 52/1991 solo nel caso in cui abbiano comportato la
creazione  di  nuove  unita' immobiliari o l'aumento del numero delle
stesse;
      f)  consistenti  in  impianti  fissi  o mobili per la telefonia
mobile;
      g)  ultimate  dopo  il 31 marzo 2003; a tal fine si considerano
ultimati  gli  edifici  nei  quali  sia  stato  eseguito il rustico e
completata  la  copertura,  ovvero,  quanto  alle  opere interne agli
edifici  gia'  esistenti  e  a  quelle  non destinate alla residenza,
quando esse siano state completate funzionalmente.