Art. 3. Opere non suscettibili di sanatoria 1. Fermi restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'Art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269/2003, non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive: a) realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico; b) realizzate nell'ambito di zone di protezione speciale (ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, individuati nel decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2000, n. 95; c) consistenti in nuovi edifici o nuovi manufatti, come definiti dall'Art. 2, comma 2, lettera c); d) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall'Art. 2, comma 2, lettera d), solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unita' immobiliari o l'aumento del numero delle stesse; e) consistenti in ristrutturazioni di cui all'Art. 65 della legge regionale n. 52/1991 solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unita' immobiliari o l'aumento del numero delle stesse; f) consistenti in impianti fissi o mobili per la telefonia mobile; g) ultimate dopo il 31 marzo 2003; a tal fine si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.