Art. 4.
                     Accesso al condono edilizio

    1.  Fatti  salvi  i divieti di cui all'Art. 3, in presenza di una
delle  seguenti  condizioni  possono  formare  oggetto  di  sanatoria
esclusivamente le opere abusive:
      a)  consistenti  in pertinenze come definite dall'Art. 2, comma
2,  lettera  e),  o  in ampliamenti dell'edificio o del manufatto, in
entrambi  i  casi  fino  a un massimo di cento metri cubi per singola
unita'  immobiliare, anche se non conformi agli strumenti urbanistici
e  ai  regolamenti edilizi vigenti; qualora l'edificio o il manufatto
sia  situato all'interno della zona omogenea A il precitato limite e'
ridotto della meta';
      b)  consistenti  in  interventi  di  ristrutturazione edilizia,
senza modifica della sagoma e del volume esterno dell'edificio, anche
se  non  conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi
vigenti,  solo nel caso in cui non abbiano comportato la creazione di
nuove unita' immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;
      c)  consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica,
come definiti dall'Art. 2, comma 2, lettera d), anche se non conformi
agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, solo nel
caso  in  cui  non  abbiano  comportano  la creazione o l'aumento del
numero delle unita' immobiliari;
      d) consistenti in manufatti o edifici a destinazione produttiva
in  ampliamento o a servizio di una costruzione originaria adibita ad
attivita'  produttiva  nelle  zone  omogenee  D ed E, nonche' in zone
classificate  dallo  strumento  urbanistico  comunale come aree nelle
quali  e'  transitoriamente  consentita l'attivita' tipica delle zone
omogenee  D  e  per essa lo strumento urbanistico comunale prevede la
delocalizzazione  con contestuale nuova destinazione d'uso dell'area,
a  condizione che non superino in superficie il dieci per cento della
costruzione originaria stessa.
    2. Possono formare altresi' oggetto di sanatoria le opere abusive
conformi  agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti
e  non  in  contrasto con gli strumenti adottati, comunque nei limiti
volumetrici  fissati  dal  decreto-legge  n.  269/2003,  alla data di
presentazione  della  domanda  di sanatoria, ad eccezione delle opere
abusive  realizzate  nelle aree individuate nelle lettere a) e b) del
comma  1  dell'Art.  3  e  dopo il termine di cui alla lettera g) del
medesimo comma 1 dell'Art. 3.