Art. 4. Accesso al condono edilizio 1. Fatti salvi i divieti di cui all'Art. 3, in presenza di una delle seguenti condizioni possono formare oggetto di sanatoria esclusivamente le opere abusive: a) consistenti in pertinenze come definite dall'Art. 2, comma 2, lettera e), o in ampliamenti dell'edificio o del manufatto, in entrambi i casi fino a un massimo di cento metri cubi per singola unita' immobiliare, anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti; qualora l'edificio o il manufatto sia situato all'interno della zona omogenea A il precitato limite e' ridotto della meta'; b) consistenti in interventi di ristrutturazione edilizia, senza modifica della sagoma e del volume esterno dell'edificio, anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, solo nel caso in cui non abbiano comportato la creazione di nuove unita' immobiliari o l'aumento del numero delle stesse; c) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall'Art. 2, comma 2, lettera d), anche se non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, solo nel caso in cui non abbiano comportano la creazione o l'aumento del numero delle unita' immobiliari; d) consistenti in manufatti o edifici a destinazione produttiva in ampliamento o a servizio di una costruzione originaria adibita ad attivita' produttiva nelle zone omogenee D ed E, nonche' in zone classificate dallo strumento urbanistico comunale come aree nelle quali e' transitoriamente consentita l'attivita' tipica delle zone omogenee D e per essa lo strumento urbanistico comunale prevede la delocalizzazione con contestuale nuova destinazione d'uso dell'area, a condizione che non superino in superficie il dieci per cento della costruzione originaria stessa. 2. Possono formare altresi' oggetto di sanatoria le opere abusive conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti adottati, comunque nei limiti volumetrici fissati dal decreto-legge n. 269/2003, alla data di presentazione della domanda di sanatoria, ad eccezione delle opere abusive realizzate nelle aree individuate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 3 e dopo il termine di cui alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'Art. 3.