Art. 6.
    Modalita' procedurali per il rilascio del titolo in sanatoria

    1.  La  domanda  di  sanatoria,  corredata  della  documentazione
prevista  dall'Art.  32,  comma  35, lettera a), del decreto-legge n.
269/2003,  nonche'  della  documentazione di cui all'Art. 5, comma 1,
lettere a) ed e), e' presentata al comune, a pena di decadenza, entro
il  10 dicembre  2004.  La documentazione di cui all'Art. 5, comma 1,
lettere  b), c) e d), e' presentata al comune entro il 31 marzo 2005.
Le   ulteriori  denunce  integrative  previste  dall'allegato  1  del
decreto-legge  n.  269/2003  sono presentate entro i termini previsti
dall'allegato stesso.
    2. Le domande, ivi incluse quelle presentate ai sensi dell'Art. 2
della  legge  regionale 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria
eccezionale   delle   opere   abusive),  presentate  antecedentemente
all'entrata  in  vigore della presente legge, per le quali sono fatti
salvi  gli  effetti  penali  di  cui all'Art. 32 del decreto-legge n.
269/2003,  sono istruite sulla base della disciplina introdotta dalla
presente  legge  e  possono essere ritirate, ripresentate o integrate
nel rispetto dei termini di cui al comma 1.
    3.   La   domanda   di  sanatoria  e'  definita  dal  comune  con
provvedimento  esplicito  da  rilasciarsi  entro trentasei mesi dalla
presentazione   della  stessa;  il  provvedimento  e'  notificato  al
richiedente.
    4.  Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del
procedimento  puo', per una sola volta e fermo restando il termine di
cui   al   comma   3,   richiedere  agli  interessati  documentazione
integrativa o chiarimenti.
    5.  La  mancata presentazione dei documenti previsti dall'Art. 32
del  decreto-legge n. 269/2003 e dall'Art. 5, entro il termine di tre
mesi  dalla  data  della  richiesta  di integrazione o di chiarimento
notificata  dal  responsabile del procedimento o il mancato pagamento
delle  somme  richieste a titolo di conguaglio dell'oblazione o degli
oneri   concessori,   comporta  il  conseguente  diniego  del  titolo
abilitativo in sanatoria.
    6.  Il  comune  funge  da  sportello  unico:  il responsabile del
procedimento  acquisisce,  ove  richiesto dalla vigente normativa, il
parere  vincolante  della  commissione  edilizia  integrata  ai sensi
dell'Art.   133  della  legge  regionale  n.  52/1991,  e  successive
modifiche, nonche' gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e
i   nulla  osta  di  competenza  di  altre  amministrazioni,  che  li
rilasciano  nel  rispetto delle particolari disposizioni di deroga di
cui al comma 9.
    7. Il titolo in sanatoria e' rilasciato sulla base della verifica
riguardante esclusivamente:
      a) la completezza della documentazione presentata;
      b) i contenuti della dichiarazione del tecnico abilitato;
      c)  la  correttezza  del  calcolo  dell'oblazione e degli oneri
concessori;
      d)  gli  atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e i nulla
osta necessari.
    8.  Il comune svolge controlli a campione in misura non inferiore
al  dieci  per  cento del numero delle domande pervenute in merito ai
contenuti dell'asseverazione del tecnico abilitato di cui all'Art. 5,
comma 1, lettera b).
    9.  A  seguito del rilascio del titolo in sanatoria, su richiesta
dell'interessato,  e'  rilasciato  il  certificato  di abitabilita' o
agibilita',   anche  in  deroga  ai  requisiti  fissati  dalla  legge
regionale   23 agosto  1985,  n.  44  (Altezze  minime  e  principali
requisiti  igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici
pubblici  e  privati  ed  alberghi), e da disposizioni regolamentari,
qualora  le  opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti
in  materia  di  sicurezza  statica, prevenzione degli incendi, degli
infortuni e igienico-sanitarie.