Art. 7. Misura dell'oblazione e degli oneri concessori 1. La misura dell'oblazione determinata dalla tabella C allegata al decreto-legge n. 269/2003 e' incrementata del dieci per cento per le finalita' previste dall'Art. 32, comma 33, dello stesso decreto-legge ed e' versata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente e comunque nella misura minima di cinquecento euro. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi degli articoli 94 e 95 della legge regionale n. 52/1991 gli oneri concessori sono applicati nella misura fissa di 500 euro. 3. La misura dell'anticipazione dell'oblazione e degli oneri concessori, calcolati ai sensi dei commi 1 e 2, nonche' le relative modalita' e scadenze di versamento sono stabilite secondo quanto previsto dall'Art. 32, comma 38, del decreto-legge n. 269/2003. 4. Per le domande di sanatoria presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge le somme corrispondenti alla differenza tra le quote eventualmente gia' versate e la misura dell'anticipazione a titolo di oblazione e per oneri concessori sono versate con le modalita' e le scadenze di cui al comma 3.