Art. 7.
           Misura dell'oblazione e degli oneri concessori

    1.  La misura dell'oblazione determinata dalla tabella C allegata
al  decreto-legge n. 269/2003 e' incrementata del dieci per cento per
le   finalita'   previste   dall'Art.  32,  comma  33,  dello  stesso
decreto-legge  ed  e'  versata  alla  Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia.
    2.  Gli  oneri  concessori relativi alle opere abusive oggetto di
condono  sono  aumentati  del  cento  per  cento rispetto alla misura
stabilita  dalla disciplina vigente e comunque nella misura minima di
cinquecento euro. Alle domande di condono esonerate dal contributo di
costruzione  ai sensi degli articoli 94 e 95 della legge regionale n.
52/1991 gli oneri concessori sono applicati nella misura fissa di 500
euro.
    3.  La  misura  dell'anticipazione  dell'oblazione  e degli oneri
concessori,  calcolati  ai sensi dei commi 1 e 2, nonche' le relative
modalita'  e  scadenze  di  versamento  sono stabilite secondo quanto
previsto dall'Art. 32, comma 38, del decreto-legge n. 269/2003.
    4.  Per  le domande di sanatoria presentate antecedentemente alla
data   di   entrata   in   vigore   della  presente  legge  le  somme
corrispondenti  alla  differenza  tra  le  quote  eventualmente  gia'
versate  e  la  misura dell'anticipazione a titolo di oblazione e per
oneri  concessori  sono versate con le modalita' e le scadenze di cui
al comma 3.