Art. 8.
Sanatorie  ai sensi della legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge
                             n. 724/1994

    1.  Per  le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei
capi  IV  e  V  della  legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge n.
724/1994,  e  loro  successive  modifiche,  gli  interessati  possono
chiedere  e  ottenere  la  revoca  del  diniego di sanatoria, qualora
motivata   da   erronea  documentazione  o  da  carenza  documentale.
L'istanza  di  revoca  deve  essere presentata entro il 31 marzo 2005
corredata,  a  pena di nullita', della documentazione mancante. Entro
il medesimo termine possono essere integrate, limitatamente a carenze
documentali  o  ad  atti  erroneamente  non  prodotti,  le istanze di
sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge n.
47/1985  e  dell'Art.  39  della legge n. 724/1994, e loro successive
modifiche,  non  ancora definite alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    2.  Per  il rilascio del certificato di abitabilita' o agibilita'
si applica l'Art. 6, comma 9.