Art. 8. Sanatorie ai sensi della legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge n. 724/1994 1. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge n. 724/1994, e loro successive modifiche, gli interessati possono chiedere e ottenere la revoca del diniego di sanatoria, qualora motivata da erronea documentazione o da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro il 31 marzo 2005 corredata, a pena di nullita', della documentazione mancante. Entro il medesimo termine possono essere integrate, limitatamente a carenze documentali o ad atti erroneamente non prodotti, le istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge n. 724/1994, e loro successive modifiche, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per il rilascio del certificato di abitabilita' o agibilita' si applica l'Art. 6, comma 9.