Art. 9.
                 Autorizzazioni edilizie in precario

    1.  Il termine di validita' delle vigenti autorizzazioni edilizie
in  precario,  rilasciate ai sensi dell'Art. 81 della legge regionale
n.  52/1991,  a  esclusione  degli  impianti  fissi  e  mobili per la
telefonia mobile, e' prorogato di diritto al 31 dicembre 2006.
    2.  Le  autorizzazioni  edilizie  in precario, di cui all'Art. 81
della  legge  regionale  n.  52/1991, ancorche' scadute, a esclusione
degli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, possono essere
prorogate dal comune in sanatoria al 31 dicembre 2006, previa formale
domanda  da  presentarsi  al  comune  stesso dai soggetti interessati
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004.