Art. 9. Autorizzazioni edilizie in precario 1. Il termine di validita' delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'Art. 81 della legge regionale n. 52/1991, a esclusione degli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, e' prorogato di diritto al 31 dicembre 2006. 2. Le autorizzazioni edilizie in precario, di cui all'Art. 81 della legge regionale n. 52/1991, ancorche' scadute, a esclusione degli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, possono essere prorogate dal comune in sanatoria al 31 dicembre 2006, previa formale domanda da presentarsi al comune stesso dai soggetti interessati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004.