Art. 10.
                      Regolamento d'attuazione
    1.  Il  regolamento  d'attuazione,  elaborato  dal  comitato,  e'
approvato    dalla    giunta    regionale   entro   sessanta   giorni
dall'approvazione della presente legge.
    2. Il regolamento d'attuazione dettaglia i finanziamenti previsti
dalla  legge  e  ritenuti  ammissibili  nei  termini  e con i criteri
individuati dal regolamento stesso, precisando:
      a) i criteri per la selezione dei beneficiari;
      b) le  modalita'  e  la documentazione da allegare alla domanda
per la concessione dei benefici;
      c) i   criteri   e   le   modalita'   per   l'assegnazione  dei
finanziamenti;
      d) i  requisiti per l'ottenimento, il mantenimento dei benefici
e le condizioni di revoca;
      e) la  regolamentazione e le modalita' di utilizzo dell'albo di
cui all'Art. 7.