Art. 10. Regolamento d'attuazione 1. Il regolamento d'attuazione, elaborato dal comitato, e' approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. 2. Il regolamento d'attuazione dettaglia i finanziamenti previsti dalla legge e ritenuti ammissibili nei termini e con i criteri individuati dal regolamento stesso, precisando: a) i criteri per la selezione dei beneficiari; b) le modalita' e la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei benefici; c) i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei finanziamenti; d) i requisiti per l'ottenimento, il mantenimento dei benefici e le condizioni di revoca; e) la regolamentazione e le modalita' di utilizzo dell'albo di cui all'Art. 7.