Art. 11.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge,
determinati  in  Euro  1.000.000,00  per l'anno 2004, si provvede con
fondi comunitari.
    2.  Alla  copertura  dell'onere  finanziario di cui al precedente
comma  si  provvede  attraverso  l'utilizzo  delle  risorse  del  POR
riferite:
      a) alla  misura 3.9 per gli interventi di cui agli articoli 3 e
6;
      b) alla misura 3.7 per gli interventi di cui all'Art. 4;
      c) alla misura 3.16b per gli interventi di cui all'Art. 5.
    3.  Per gli anni successivi, a partire dall'esercizio finanziario
2005 la corrispondente stesa sara' determinata in 7 milioni di euro e
sara' finanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del POR riferite
alle  misure  di  cui  al  precedente  comma  e con fondi di bilancio
individuati   in   sede   di  approvazione  della  legge  finanziaria
regionale.