Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in Euro 1.000.000,00 per l'anno 2004, si provvede con fondi comunitari. 2. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del POR riferite: a) alla misura 3.9 per gli interventi di cui agli articoli 3 e 6; b) alla misura 3.7 per gli interventi di cui all'Art. 4; c) alla misura 3.16b per gli interventi di cui all'Art. 5. 3. Per gli anni successivi, a partire dall'esercizio finanziario 2005 la corrispondente stesa sara' determinata in 7 milioni di euro e sara' finanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del POR riferite alle misure di cui al precedente comma e con fondi di bilancio individuati in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.