Art. 2.
                          I n c e n t i v i
    1.  Il  sistema  integrato  di  interventi  a  favore dei giovani
laureati calabresi, di cui all'Art. 1, ha per oggetto:
      a) un  premio  in  denaro,  quale riconoscimento d'eccellenza e
incentivo  alla  residenzialita'  per  i  migliori  laureati - per lo
sviluppo    di    «idee-progetto»   nel   campo   della   ricerca   e
dell'innovaziore  tecnologica, che comportino una ricaduta culturale,
sociale ed economica per la societa' calabrese;
      b) la   concessione   di  contributi  per  la  specializzazione
post-universitaria;
      c) contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali;
      d) il  finanziamento  alle  imprese  degli  oneri per incarichi
affidati a giovani laureati;
      e) l'istituzione   di   un   albo   regionale   per   l'accesso
privilegiato  agli  incarichi  professionali  esterni conferiti dalla
Regione.
    2.  La  Regione  Calabria  a  tal  fine promuove la ricerca nelle
Universita'  attraverso bandi o specifiche convenzioni; per sostenere
e  incentivare  corsi  di  specializzazione  e  dottorati di ricerca,
secondo le modalita' del Regolamento d'attuazione.