Art. 2. I n c e n t i v i 1. Il sistema integrato di interventi a favore dei giovani laureati calabresi, di cui all'Art. 1, ha per oggetto: a) un premio in denaro, quale riconoscimento d'eccellenza e incentivo alla residenzialita' per i migliori laureati - per lo sviluppo di «idee-progetto» nel campo della ricerca e dell'innovaziore tecnologica, che comportino una ricaduta culturale, sociale ed economica per la societa' calabrese; b) la concessione di contributi per la specializzazione post-universitaria; c) contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali; d) il finanziamento alle imprese degli oneri per incarichi affidati a giovani laureati; e) l'istituzione di un albo regionale per l'accesso privilegiato agli incarichi professionali esterni conferiti dalla Regione. 2. La Regione Calabria a tal fine promuove la ricerca nelle Universita' attraverso bandi o specifiche convenzioni; per sostenere e incentivare corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, secondo le modalita' del Regolamento d'attuazione.