Art. 3. Premio d'eccellenza 1. La Regione al fine di promuoverne la residenzialita' in Calabria, concede al giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento di livelli d'eccellenza nella formazione universitaria. 2. I destinatari degli interventi di cui al comma precedente sono esclusivamente i giovani calabresi che abbiano conseguito la laurea in universita' italiane e straniere col massimo dei voti, nel tempo previsto dal proprio piano di studio e che si impegnino a promuovere e realizzare iniziative che comportino attivita' di ricerca o di innovazione tecnologica. 3. I premi, pari ad Euro 24.000,00 ciascuno, possono essere erogati a scelta dei beneficiari: a) in unica soluzione quale contributo all'autoimprenditorialita'; b) in rate mensili pari a Euro l.000,00 per 24 mesi con la contestuale attestazione da parte del beneficiario di uno stage presso l'Universita', un ente di ricerca, la Regione stessa o un comune della Calabria. 4. Le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei benefici, gli schemi di convenzione da stipulare eventualmente con l'Universita', gli enti di ricerca e le pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli stages, i motivi di revoca sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'Art. 10.