Art. 3.
                         Premio d'eccellenza
    1.  La  Regione  al  fine  di  promuoverne  la residenzialita' in
Calabria,  concede  al giovani laureati particolarmente meritevoli un
premio  a  titolo  di  riconoscimento  di  livelli d'eccellenza nella
formazione universitaria.
    2. I destinatari degli interventi di cui al comma precedente sono
esclusivamente  i  giovani calabresi che abbiano conseguito la laurea
in  universita'  italiane e straniere col massimo dei voti, nel tempo
previsto  dal proprio piano di studio e che si impegnino a promuovere
e  realizzare  iniziative  che  comportino  attivita' di ricerca o di
innovazione tecnologica.
    3.  I  premi,  pari  ad  Euro  24.000,00 ciascuno, possono essere
erogati a scelta dei beneficiari:
      a) in        unica       soluzione       quale       contributo
all'autoimprenditorialita';
      b) in  rate  mensili  pari  a  Euro l.000,00 per 24 mesi con la
contestuale  attestazione  da  parte  del  beneficiario  di uno stage
presso  l'Universita',  un  ente  di  ricerca, la Regione stessa o un
comune della Calabria.
    4. Le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione
da  allegare,  le condizioni e i criteri di concessione dei benefici,
gli   schemi   di   convenzione   da   stipulare   eventualmente  con
l'Universita', gli enti di ricerca e le pubbliche amministrazioni per
l'effettuazione  degli  stages,  i motivi di revoca sono disciplinati
dal regolamento di attuazione di cui all'Art. 10.