Art. 4.
         Incentivi alla specializzazione post-universitaria
    1. La Regione concede finanziamenti per:
      a) gli  oneri  relativi alle tasse d'iscrizione e frequenza per
corsi  di  specializzazione  post-universitari, dottorati di ricerca,
Master  (con  durata  minima  di centottanta giorni) e altri percorsi
formativi  utili  per realizzare obiettivi strategici nel campo della
ricerca  e  della  innovazione  tecnologica  a  sostegno  del sistema
socioeconomico della Calabria;
      b)le relative spese d'alloggio.
    2.  I finanziamenti, le cui modalita' e criteri sono disciplinati
dal  Regolamento  di  attuazione,  sono  erogati nella misura massima
complessiva annuale di Euro 15.000,00 per sostenere la partecipazione
a   corsi   di   studio,   di   specializzazione,   qualificazione  e
perfezionamento,  anche tipo Master, da fruire presso enti pubblici e
privati  in  Italia  e  di Euro 35.000,00 per specializzazioni presso
Universita' straniere.
    3.  I destinatari dei finanziamenti di cui al precedente articolo
sono i giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110
che   si   impegnino   a   stabilire,   al  termine  del  periodo  di
specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria
attivita'  economica in Calabria e a non modificarla per un triennio,
pena la revoca dei finanziamenti.
    4. Le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione
da   allegare,   le   condizioni  e  i  criteri  di  concessione  dei
finanziamenti,  i  motivi di revoca sono disciplinati dal regolamento
di attuazione di cui all'Art. 10.