Art. 4. Incentivi alla specializzazione post-universitaria 1. La Regione concede finanziamenti per: a) gli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, dottorati di ricerca, Master (con durata minima di centottanta giorni) e altri percorsi formativi utili per realizzare obiettivi strategici nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica a sostegno del sistema socioeconomico della Calabria; b)le relative spese d'alloggio. 2. I finanziamenti, le cui modalita' e criteri sono disciplinati dal Regolamento di attuazione, sono erogati nella misura massima complessiva annuale di Euro 15.000,00 per sostenere la partecipazione a corsi di studio, di specializzazione, qualificazione e perfezionamento, anche tipo Master, da fruire presso enti pubblici e privati in Italia e di Euro 35.000,00 per specializzazioni presso Universita' straniere. 3. I destinatari dei finanziamenti di cui al precedente articolo sono i giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnino a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attivita' economica in Calabria e a non modificarla per un triennio, pena la revoca dei finanziamenti. 4. Le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti, i motivi di revoca sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'Art. 10.