Art. 7.
                           Albo regionale
    1.  E'  istituito  presso  la Regione Calabria, nei termini e nei
modi  stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'Art. 10, uno
speciale  albo  suddiviso  per  settori  di  competenza  cui  possono
iscriversi i giovani beneficiari della presente legge.
    2.   La   Regione   Calabria,  nell'affidamento  degli  incarichi
professionali  esterni  di  importo  inferiore  a  Euro  25.000,00 si
impegna  ad  attingere,  in  forma rotazionale per ciascun settore di
competenza, dall'albo di cui al comma 1.
    3. L'iscrizione all'albo di cui al primo comma rimane valida fino
al  perdurare  delle condizioni di cui al comma 1, e comunque fino al
compimento del quarantesimo anno di eta'.