Art. 7. Albo regionale 1. E' istituito presso la Regione Calabria, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'Art. 10, uno speciale albo suddiviso per settori di competenza cui possono iscriversi i giovani beneficiari della presente legge. 2. La Regione Calabria, nell'affidamento degli incarichi professionali esterni di importo inferiore a Euro 25.000,00 si impegna ad attingere, in forma rotazionale per ciascun settore di competenza, dall'albo di cui al comma 1. 3. L'iscrizione all'albo di cui al primo comma rimane valida fino al perdurare delle condizioni di cui al comma 1, e comunque fino al compimento del quarantesimo anno di eta'.