Art. 8.
                       Revoca degli incentivi
    1.  Gli  incentivi  di  cui  agli articoli 3, 4, 5, sono disposti
esclusivamente  a  favore  di  coloro  che  stabiliscano  la  propria
residenza  o  dimora  abituale  o  la  propria attivita' economica in
Calabria impegnandosi a non modificarla per un triennio.
    2.  In  caso  di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla
presente  legge e' disposta l'immediata revoca di tutti i benefici e,
tutte  le  somme erogate e anticipate dalla Regione Calabria dovranno
essere  integralmente restituite dai benefici ai comprensivi di spese
e interesse legali.