Art. 8. Revoca degli incentivi 1. Gli incentivi di cui agli articoli 3, 4, 5, sono disposti esclusivamente a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza o dimora abituale o la propria attivita' economica in Calabria impegnandosi a non modificarla per un triennio. 2. In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e' disposta l'immediata revoca di tutti i benefici e, tutte le somme erogate e anticipate dalla Regione Calabria dovranno essere integralmente restituite dai benefici ai comprensivi di spese e interesse legali.