Art. 9.
                       Comitato di attuazione
    1.  Per  l'attuazione della presente legge e' istituito presso la
presidenza della giunta regionale un apposito comitato di attuazione.
    2.  Il  comitato  di  attuazione  e'  nominato  con  decreto  dal
presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge ed ha durata annuale.
    3.   Il   comitato   di  attuazione  e'  composto  dall'assessore
competente in materia di l'ormazione o suo delegato, che lo presiede,
dall'assessore  competente  in materia di ricerca e innovazione o suo
delegato  e  da almeno cinque membri, in rappresentanza della Regione
Calabria,   delle  Universita'  calabresi  e  delle  associazioni  di
categoria rappreseniative delle categorie produttive.
    4.  Il  comitato  avra'  il compito di definire il regolamento di
attuazione per come disciplinato nell'Art. 10.
    5.  Nell'assegnazione dei benefici previsti dalla presente legge,
al  fine  di  promuovere  la ricerca e di favorire la crescita di una
classe  manageriale  ed  imprenditoriale  orientata  ad  uno sviluppo
funzionale  al  territorio ed innovativo per la Calabria, costituisce
titolo  prioritario  l'aver  elaborato  una  tesi  di  laurea su temi
riguardanti  lo sviluppo socio economico della Calabria nei termini e
con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  di  attuazione di cui
all'Art. 10.