Art. 9. Comitato di attuazione 1. Per l'attuazione della presente legge e' istituito presso la presidenza della giunta regionale un apposito comitato di attuazione. 2. Il comitato di attuazione e' nominato con decreto dal presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge ed ha durata annuale. 3. Il comitato di attuazione e' composto dall'assessore competente in materia di l'ormazione o suo delegato, che lo presiede, dall'assessore competente in materia di ricerca e innovazione o suo delegato e da almeno cinque membri, in rappresentanza della Regione Calabria, delle Universita' calabresi e delle associazioni di categoria rappreseniative delle categorie produttive. 4. Il comitato avra' il compito di definire il regolamento di attuazione per come disciplinato nell'Art. 10. 5. Nell'assegnazione dei benefici previsti dalla presente legge, al fine di promuovere la ricerca e di favorire la crescita di una classe manageriale ed imprenditoriale orientata ad uno sviluppo funzionale al territorio ed innovativo per la Calabria, costituisce titolo prioritario l'aver elaborato una tesi di laurea su temi riguardanti lo sviluppo socio economico della Calabria nei termini e con le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'Art. 10.