Art. 10.
                     Erogazione digli incentivi
    1. L'erogazione degli incentivi e' subordinata alla presentazione
da  parte  del beneficiario di una relazione che illustri i programmi
attuati,   gli   obiettivi   raggiunti   e   la  regolare  esecuzione
dell'intervento  supportata  dalle  fatture  di  spesa o altra idonea
certificazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa al
contributo.
    2.  La graduale erogazione degli incentivi in rapporto allo stato
di avanzamento delle opere puo' essere effettuata su richiesta.
    3.  Le  domande  sono  esaminaie  entro  trenta giorni dalla loro
presentazione,   gli  incentivi  sono  erogati  nei  sessanta  giorni
successivi.
    4.   Gli   incentivi   per   lo  sviluppo  della  cooperazione  e
dell'associazionismo  non  possono  essere  inferiori  al  25%  dello
stanziamento a fondo perduto.