Art. 10. Erogazione digli incentivi 1. L'erogazione degli incentivi e' subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una relazione che illustri i programmi attuati, gli obiettivi raggiunti e la regolare esecuzione dell'intervento supportata dalle fatture di spesa o altra idonea certificazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa al contributo. 2. La graduale erogazione degli incentivi in rapporto allo stato di avanzamento delle opere puo' essere effettuata su richiesta. 3. Le domande sono esaminaie entro trenta giorni dalla loro presentazione, gli incentivi sono erogati nei sessanta giorni successivi. 4. Gli incentivi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo non possono essere inferiori al 25% dello stanziamento a fondo perduto.