Art. 11. Decadenza e proroghe 1. I beneficiari decadono dagli incentivi qualora entro sei mesi dalla comunicazione degli incentivi non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o dei servizi o proceduto all'acquisto dei beni strumentali. 2. La giunta provinciale, contestualmente all'atto di concessione degli incentivi, fissa il termine entro il quale le opere dovranno essere completate a pena decadenza. 3. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione e di localizzazione in Calabria sui beni e le opere oggetto delle provvidenze per dieci anni per i beni immobili e per cinque anni per ogni altro bene. 4. La giunta provinciale con provvedimento motivato, nel caso in cui ricorrano gli estremi della decadenza, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 2 del precedente Art. 5. 5. I termini di cui al comma 2 del precedente articolo possono essere prorogati, su richiesta motivata dai beneficiari degli incentivi per un ulteriore periodo di sei mesi.