Art. 11.
                        Decadenza e proroghe
    1.  I beneficiari decadono dagli incentivi qualora entro sei mesi
dalla  comunicazione  degli incentivi non abbiano effettivamente dato
inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o dei servizi o
proceduto all'acquisto dei beni strumentali.
    2. La giunta provinciale, contestualmente all'atto di concessione
degli  incentivi,  fissa  il termine entro il quale le opere dovranno
essere completate a pena decadenza.
    3. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta
l'apposizione  del  vincolo  di  utilizzazione e di localizzazione in
Calabria sui beni e le opere oggetto delle provvidenze per dieci anni
per i beni immobili e per cinque anni per ogni altro bene.
    4.  La giunta provinciale con provvedimento motivato, nel caso in
cui ricorrano gli estremi della decadenza, provvede al recupero delle
somme  eventualmente erogate ai sensi del comma 2 del precedente Art.
5.
    5.  I  termini  di cui al comma 2 del precedente articolo possono
essere   prorogati,  su  richiesta  motivata  dai  beneficiari  degli
incentivi per un ulteriore periodo di sei mesi.