Art. 12. Disporizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 2004 in Euro 100.000,00 si provvede utilizzando i fondi iscritti sul capitolo 22060104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004. 2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2005 le corrispondenti spese saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio e con l'apposita legga finanziaria collegata. 3. La gestione delle provvidenze della presente legge e' regolata dalle disposizioni recate dal capo III della legge regionale 23 luglio 1999, n. 9. 4. Per le spese di funzionamento del Tavolo azzurro, della Commissione consultiva regionale e del comitato tecnico regionale, si provvede con il competente capitolo di bilancio n. 1013101.