Art. 12.
                      Disporizioni finanziarie
    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno
2004  in Euro 100.000,00 si provvede utilizzando i fondi iscritti sul
capitolo  22060104 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'anno finanziario 2004.
    2.   Per   gli   anni  successivi  ed  a  partire  dall'esercizio
finanziario  2005  le  corrispondenti  spese  saranno  determinate in
ciascun  esercizio  finanziario  con  la  legge  di  bilancio  e  con
l'apposita legga finanziaria collegata.
    3. La gestione delle provvidenze della presente legge e' regolata
dalle  disposizioni  recate  dal  capo  III  della legge regionale 23
luglio 1999, n. 9.
    4.  Per  le  spese  di  funzionamento  del  Tavolo azzurro, della
Commissione consultiva regionale e del comitato tecnico regionale, si
provvede con il competente capitolo di bilancio n. 1013101.