Art. 13. P u b b l i c a z i o n e 1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Rgione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 12 novembre 2004 CHIARAVALLOTI