Art. 3. Strumenti regionali d'intervento 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali di politiche di sviluppo delle risorse del mare, sono istituiti i seguenti strumenti regionali d'intervento: I Tavolo Azzurro. Per la detenazine degli obiettivi e delle linee generali per lo sviluppo dell'economia ittica calabrese, nonche' per una concertazione permanente, in coerenza con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 e' istituito, presso la Presidenza della giunta regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche regionali della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Tavolo Azzurro. Il Tavolo Azzurro e' presieduto e coordinato dall'assessore regionale all'agricoltura e pesca o suo delegato ed e' composto dai seguenti membri: a) il direttore generale della struttura organizzativa competente o suo delegato; b) il dirigente pesca regionale o suo delegato; c) i presidenti delle province o loro delegati; d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative, a livello nazionale e sui territorio calabrese; e) un rappresentante delle Universita' degli studi con sede regionale; f) un rappresentante della ricerca cooperativa. Il Tavolo Azzurro, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, puo' essere integrato da esperti e da altri componenti della giunta regionale. Con successivo atto, la giunta regionale, emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalita' di funzionamento del Tavolo Azzurro. II Comitato tecnico regionale della pesca. E' istituito il comitato tecnico regionale della pesca con i seguenti obiettivi: a) proporre l'elenco dei progetti, degli studi, delle ricerche in materia di pesca ed acquacoltura e delle iniziative di cui all'Art. 2, formulando proposte e pareri ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela della biodiversita', della valorizzazione delle attivita' di pesca, dell'acquacoltura, delle attivita' ad esse connesse e della fascia costiera, delle azioni innovative e dello sviluppo del pescaturismo ed ittiturismo ed ogni altra attivita' diretta alla valorizzazione delle risorse del mare; b) favorire lo sviluppo delle opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale, la promozione della cooperazione e dell'associazionismo; c) favorire lo sviluppo della riceita scientifica applicata alla pesca ed all'acquacoltura; d) tutelare il consumatore di prodotti ittici, valorizzare la qualita' delle produzioni e della trasparenza informativa; e) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e' dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente. Il comitato e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale, e' presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura e pesca, o suo delegato, ed e' composto da: a) il direttore generale della struttura organizzativa competente o suo delegato; b) il dirigente pesca regionale o suo delegato; c) un rappresentante per ogni provincia; d) quattro esperti designati dalle organizzazioni cooperative regionali a base nazionale; e) un esperto designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca; f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare riconosciute, designate in accordo tra loro; g) un rappresentante dei compartinenti marittimi regionali designato dalla direzione marittima di Reggio Calabria; h) un esperto indicato dalle istituzioni universitarie o da centri di ricerca del settore presenti nella regione; i) un biologo designato dall'assessore regionale all'agricoltura e pesca; l) un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva. Ai componenti del Comitato tecnico regionale della pesca di cui al comma 2 e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per come previsto per i dirigenti della Regione; ai componenti estranei all'amministrazione regionale alle amministrazioni provinciali, oltre il rimborso delle spese di viaggio e' corrisposto un gettone di presenza la cui entita' viene stabilita annualmente dalla giunta regionale, ai sensi dell'Art. 33, terzo comma della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Il comitato dura in carica fino al termine della legislatura regionale nel corso della quale e' stato nominato; il mandato dei membri del comitato puo' essere rinnovato. III Commissione consultiva regionale della pesca Ai sensi del decreto 26 maggio 2004, n. 154 e' istituita la commissione consultiva regionale della pesca. Con successivi atti, la giunta regionale emana un regolamento che disciplina le competenze, le modalita' di funzionamento, i criteri per la nomina dei partecipanti alla commissione consultiva regionale, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria e prevedendo il necessario raccordo con le capitanerie di porto presenti sul territorio. IV Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura. Al fine di provvedere alla programmazione e gestione delle attivita' di pesca ed acquacoltura, nonche', fornire tempestive indicazioni alle categorie interessate, e' istituito un osservatorio regionale permanente, avvalendosi di organismi di comprovata esperienza. L'osservatorio regionale avra' il compito di monitorare gli aspetti tecnico-biologici, socio-economico ed ambientali del comparto e di realizzare programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori della pesca e dell'acquacoitura, dei quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative. Con successivi, atti, la giunta regionale emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalita' di funzionamento dell'osservatorio regionale permanente. V Distretti di Pesca In ottemperanza al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, art. 4, in sintonia con il VI Piano triennale della pesca marittima, con gli accordi di programma sottoscritti tra la Regione Calabria ed il movimento cooperativo regionale e con il principio di sostenibilita', al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, e' prevista l'istituzione dei distretti di pesca con le seguenti finalita': a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale; b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale con il coinvolgimento delle categorie interessate; c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le varie attivita' che riguardano l'uso delle risorse costiere e gli stessi mestieri di pesca; d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione; e) promuovere nuove tecnologie per i mercati ittici e strategie per l'ammodernamento ed il rafforzamento delle reti commerciali e distributive. Il presidente della giunta regionale, sentiti gli assessorati competenti, le organizzazioni cooperative e le associazioni regionali di categoria, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca.