Art. 3.
                  Strumenti regionali d'intervento
    1.  Per  la determinazione degli obiettivi e delle linee generali
di  politiche  di  sviluppo  delle risorse del mare, sono istituiti i
seguenti strumenti regionali d'intervento:
I Tavolo Azzurro.
    Per  la  detenazine degli obiettivi e delle linee generali per lo
sviluppo    dell'economia   ittica   calabrese,   nonche'   per   una
concertazione  permanente,  in  coerenza  con  il decreto legislativo
26 maggio 2004 n. 154 e' istituito, presso la Presidenza della giunta
regionale,  il  Tavolo istituzionale per le politiche regionali della
pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Tavolo Azzurro.
    Il  Tavolo  Azzurro  e'  presieduto  e  coordinato dall'assessore
regionale  all'agricoltura  e pesca o suo delegato ed e' composto dai
seguenti membri:
      a) il   direttore   generale   della   struttura  organizzativa
competente o suo delegato;
      b) il dirigente pesca regionale o suo delegato;
      c) i presidenti delle province o loro delegati;
      d) un    rappresentante   per   ognuna   delle   organizzazioni
professionali  della  pesca  maggiormente  rappresentative, a livello
nazionale e sui territorio calabrese;
      e) un  rappresentante  delle  Universita'  degli studi con sede
regionale;
      f) un rappresentante della ricerca cooperativa.
    Il  Tavolo  Azzurro,  in  occasione  dell'esame  di  argomenti di
carattere  specifico,  puo'  essere  integrato  da esperti e da altri
componenti  della  giunta  regionale.  Con successivo atto, la giunta
regionale, emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei
partecipanti e le modalita' di funzionamento del Tavolo Azzurro.
II Comitato tecnico regionale della pesca.
    E'  istituito  il  comitato  tecnico  regionale della pesca con i
seguenti obiettivi:
      a) proporre  l'elenco dei progetti, degli studi, delle ricerche
in  materia  di  pesca  ed  acquacoltura  e  delle  iniziative di cui
all'Art.  2,  formulando  proposte  e  pareri  ai fini dello sviluppo
sostenibile,  della  tutela della biodiversita', della valorizzazione
delle  attivita' di pesca, dell'acquacoltura, delle attivita' ad esse
connesse  e  della  fascia  costiera, delle azioni innovative e dello
sviluppo  del  pescaturismo  ed  ittiturismo  ed ogni altra attivita'
diretta alla valorizzazione delle risorse del mare;
      b) favorire  lo  sviluppo  delle opportunita' occupazionali, il
ricambio   generazionale,   la   promozione   della   cooperazione  e
dell'associazionismo;
      c) favorire  lo  sviluppo  della  riceita scientifica applicata
alla pesca ed all'acquacoltura;
      d) tutelare  il  consumatore di prodotti ittici, valorizzare la
qualita' delle produzioni e della trasparenza informativa;
      e) promuovere  l'aggiornamento  professionale e la divulgazione
dei    fabbisogni    formativi    del   comparto   della   pesca   e'
dell'acquacoltura  ed i conseguenti interventi di formazione continua
e permanente.
    Il  comitato  e' nominato con decreto del presidente della giunta
regionale,  e'  presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura e
pesca, o suo delegato, ed e' composto da:
      a) il   direttore   generale   della   struttura  organizzativa
competente o suo delegato;
      b) il dirigente pesca regionale o suo delegato;
      c) un rappresentante per ogni provincia;
      d) quattro  esperti  designati dalle organizzazioni cooperative
regionali a base nazionale;
      e) un  esperto  designato  dalla  Federazione  nazionale  delle
imprese di pesca;
      f) un   rappresentante   delle   organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori del mare riconosciute, designate in accordo tra loro;
      g) un  rappresentante  dei  compartinenti  marittimi  regionali
designato dalla direzione marittima di Reggio Calabria;
      h) un  esperto  indicato  dalle  istituzioni universitarie o da
centri di ricerca del settore presenti nella regione;
      i) un     biologo     designato     dall'assessore    regionale
all'agricoltura e pesca;
      l) un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva.
    Ai  componenti  del Comitato tecnico regionale della pesca di cui
al comma 2 e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per come
previsto  per  i  dirigenti  della  Regione;  ai  componenti estranei
all'amministrazione regionale alle amministrazioni provinciali, oltre
il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e' corrisposto un gettone di
presenza  la  cui  entita'  viene  stabilita annualmente dalla giunta
regionale,  ai  sensi dell'Art. 33, terzo comma della legge regionale
13 maggio 1996, n. 7.
    Il  comitato  dura  in  carica  fino al termine della legislatura
regionale  nel  corso  della  quale e' stato nominato; il mandato dei
membri del comitato puo' essere rinnovato.
III Commissione consultiva regionale della pesca
    Ai  sensi  del  decreto  26  maggio  2004, n. 154 e' istituita la
commissione consultiva regionale della pesca.
    Con successivi atti, la giunta regionale emana un regolamento che
disciplina  le  competenze,  le modalita' di funzionamento, i criteri
per la nomina dei partecipanti alla commissione consultiva regionale,
assicurando   la  presenza  di  un  esperto  in  materia  di  sanita'
veterinaria e prevedendo il necessario raccordo con le capitanerie di
porto presenti sul territorio.
IV Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.
    Al  fine  di  provvedere  alla  programmazione  e  gestione delle
attivita'  di  pesca  ed  acquacoltura,  nonche',  fornire tempestive
indicazioni  alle categorie interessate, e' istituito un osservatorio
regionale   permanente,   avvalendosi   di  organismi  di  comprovata
esperienza.  L'osservatorio  regionale avra' il compito di monitorare
gli  aspetti  tecnico-biologici,  socio-economico  ed  ambientali del
comparto  e  di realizzare programmi di formazione, qualificazione ed
aggiornamento   professionale   degli   operatori   della   pesca   e
dell'acquacoitura,  dei  quadri  tecnici,  amministrativi e dirigenti
delle cooperative.
    Con  successivi,  atti,  la giunta regionale emana un regolamento
indicante  i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalita' di
funzionamento dell'osservatorio regionale permanente.
V Distretti di Pesca
    In  ottemperanza  al  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
art.  4, in sintonia con il VI Piano triennale della pesca marittima,
con  gli accordi di programma sottoscritti tra la Regione Calabria ed
il   movimento   cooperativo   regionale   e   con  il  principio  di
sostenibilita',  al  fine  di  assicurare la gestione razionale delle
risorse  biologiche, e' prevista l'istituzione dei distretti di pesca
con le seguenti finalita':
      a) predisporre  pareri  in  ordine  allo  stato  delle  risorse
biologiche presenti in ambito distrettuale;
      b) adottare   piani   di  gestione  delle  risorse  ittiche  di
interesse locale con il coinvolgimento delle categorie interessate;
      c) promuovere  ogni  iniziativa idonea ad eliminare i conflitti
tra  le varie attivita' che riguardano l'uso delle risorse costiere e
gli stessi mestieri di pesca;
      d) controllare       l'osservanza      delle      norme      di
autoregolamentazione;
      e) promuovere nuove tecnologie per i mercati ittici e strategie
per  l'ammodernamento  ed  il  rafforzamento delle reti commerciali e
distributive.
    Il  presidente  della  giunta  regionale, sentiti gli assessorati
competenti, le organizzazioni cooperative e le associazioni regionali
di  categoria,  con  decreto  da  emanarsi  entro  centoventi  giorni
dall'entrata  in  vigore della presente legge, definisce le modalita'
di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca.