Art. 4.
  Aiuti alle attivita' di servizio e supporto ai sistemi produttivi
    1.  Il  Presidente  della  giunta  regionale,  con  propri  atti,
disciplina le modalita' attuative per la concessione degli aiuti alle
attivita'  di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi
nel rispetto delle disposizioni contenute nelle «Linee direttrici per
l'esame   degli   aiuti   nazionali   nel   settore   della  pesca  e
dell'acquacoltura»  2001/C-19/05  pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle  comunita'  europee  - serie C19 del 20 febbraio. Gli incentivi
alle  attivita'  di  servizio  e  supporto  organizzativo  ai sistemi
produttivi,  di  cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti
finalita':
      a) favorire  la  cooperazione  tra  pescatori,  i  consorzi, le
cooperative  della  filiera ittica e le associazioni tra i produttori
della   pesca,   sulla   base  di  programmi  annuali  o  pluriennali
predisposti  dalle  organizzazioni  cooperative  della  pesca  a base
nazionale;
      b) favorire   la  valorizzazione  dell'economia  ittica,  delle
attivita' di filiera, degli aspetti ambientali, della difesa e tutela
dei  prodotti,  finalizzate alla creazione di nuova occupazione, alla
valorizzazione   della   piccola   pesca   costiera  artigianale,  al
miglioramento dell'igiene e della qualita' dei prodotti;
      c) favorire  la  costituzione  di  consorzi  di  gestione della
fascia costiera della piccola pesca artigianale;
      d) favorire  iniziative  delle  imprese  di  pesca  singole  ed
associate  finalizzate  all'imbarco  ed  alla  formazione di giovani,
anche rispetto alle conoscenze dell'ambiente marino;
      e) favorire  iniziative  di  riconversione e/o diversificazione
nelle  attivita'  fuori  dal  settore  della  pesca marittima come il
pescaturismo e l'ittiturismo;
      i) favorite  interventi  in favore dell'imprenditoria femminile
nel   settore  in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 e successive modificazioni;
      g) favorire    la   realizzazione,   la   ristrutturazione   e'
l'ampliamento di impianti di acquacoltura, con particolare attenzione
alle attivita' innovative;
      h) favorire  l'aumento  della sicurezza a bordo, la dotazione e
sostituzione  di attrezzature ed apparecchiature per la piccola pesca
artigianale  esercitata  con  imbarcazioni  da pesca aventi lunghezza
inferiore  a  12  mt,  ai  sensi  del  Reg. (CE) 2792/99 e successive
modificazioni;
      i) favorire l'acquisto di. contenitori ed automezzi frigoriferi
ed  isoterrnici  per  la  distribuzione  dei  prodotti  della pesca e
dell'acquacoltura;
      j) favorire   l'acquisto   di  impianti  e  macchinari  per  la
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca e
dell'acquacoltura;
      k) favorire il migliotamento dei servizi dei porti da pesca;
      l) favorire   la   costituzione   dei  fondi  di  garanzia  per
investimenti a favore di imprese e cooperative della pesca al fine di
agevolarne l'accesso al credito;
      m) favorire    l'informazione    delle    imprese   di   pesca;
dell'acquacoltura  e  delle  attivita'  connesse  come  definito  dal
decreto  legislativo  di  orientamento  n.  226  del 18 maggio 2001 e
successive modifiche ed integrazioni;
      n) favorire  lo  sviluppo  delle  produzioni  di prodotti della
pesca e dell'acquacoltura di qualita' ed i prodotti tipici;
      o) favorire   lo   studio   e   l'applicazione  di  sistemi  di
certificazione dei prodotti;
      p) incentivare  progetti di riconversione di attrezzo da traino
verso attrezzi altamente selettivi;
      q) promuovere   studi   e   programmi  di  gestione  integrata,
protezione  e  valorizzazione  della  fascia costiera, orientati alla
tutela e valorizzazione delle risorse;
      r) incentivare  la  promozione e la ricerca di nuovi sbocchi di
mercato,   anche   attraverso   l'informatizzazione   e  la  gestione
telematica dei sistemi di vendita;
      s) prevedere  un  cofinanziamento di contratti di programma per
la gestione integrata della fascia costiera marina;
      t) prevedere   opportuni   incentivi   per   la   costituzione,
l'avviamento  ed  il  primo  funzionamento  di  sportelli di supporto
all'utenza   e   di  centri  di  servizi,  promossi  da  una  o  piu'
organizzazioni  nazionali cooperative rappresentative e riconosciute,
specializzati   per   il   settore   della  pesca,  finalizzati  alla
qualificazione   d'impresa,   alla   diffusione   delle   innovazioni
tecnologiche,  delle  misure  di  tutela  ambientale, delle normative
nazionali  e  comunitarie  e dell'insieme delle conoscenze utili alla
qualificazione  dell'imprese  di  pesca  nei suoi aspetti produttivi,
commerciali e di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
      u) incentivare  studi di fattibilita' per l'istituzione di zone
marine  protette,  aree  di tutela biologica e per la costituzione di
consorzi  e  cooperative  di  pescatori  finalizzati alla protezione,
valorizzazione,  incremento  e  sfruttamento  razionale delle risorse
biologiche marine.