Art. 5.
           Strumento finanziario a supporto dello sviluppo
                  delle imprese del settore ittico
    1.  Al fine di favorire gli investimenti nlle imprese del settore
ittico  orientati  all'incremento  della competitivita' ed efficienza
aziendale  mediante  l'utilizzo  di strumenti finanziari innovativi e
l'incentivazione   di  interventi  mirati  alla  costituzione  di  un
ambiente  favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilita' di
capitali  di  rischio,  e'  istituita una agenzia per lo sviluppo con
compiti  quali:  la consulenza in materia di gestione degli incentivi
regionali,   nazionali   e   comunitari;   la  fornitura  di  servizi
finalizzati,  direttamente  o  indirettamente,  allo  sviluppo  delle
imprese della pesca e in particolare delle cooperative; gli incentivi
all'insediamento  di  nuove  imprese  nel  territorio  regionale,  le
ristrutturazione  finanziarie,  il risanamento delle aziende, secondo
gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
    2. La giunta regionale con propri atti, definisce:
      a) gli ambiti di intervento dell'agenzia per lo sviluppo;
      b) le  modalita'  per  la costituzione di un fondo di garanzia,
conforme  alle  disposizioni  previste  dal regolamento (CE) 1685 del
28 luglio  2000,  in  conformita' con le determinazioni proposte alla
commissione europea in applicazione dell'Art. 33 del regolamento (CE)
1257/1999;
      c) gli    interventi   di   salvataggio,   ristrutturazione   e
risanamento  aziendale  in  grado  di  favorire  il  ripristino della
redditivita'   ed  il  mantenimento  dei  livelli  occupazionali,  in
conformita'  con  la  comunicazione  CE  97/C283/02  e gli interventi
comunitari 1999/C 228/02;
      d) i   costi   relativi  agli  interessi  bancari  per  crediti
finalizzati  all'avvio  di attivita' di acquacoltura e maricoltura da
parte  di societa' cooperative o loro consorzi, per un massimo di tre
anni;
      e) i   contributi  fino  ad  un'massimo  del  50%  degli  oneri
finanziari    sostenuti   per   anticipazioni   bancarie   necessarie
all'attuazione  di  progetti  regolarmente  approvati e finanziati ai
sensi  della  normativa  nazionale e comunitaria per il settore della
pesca;
      f) gli  aiuti per il risarcimento di danni subiti dalle imprese
del  settore  ittico,  singole o associate, per fenomeni calamitosi o
avversita' meteomarine.
    3.  L'affidamento  della  gestione  sara' effettuato nel rispetto
della  direttiva  comunitaria  92/50  rilevante in materia di appalti
pubblici di servizi.