Art. 5. Strumento finanziario a supporto dello sviluppo delle imprese del settore ittico 1. Al fine di favorire gli investimenti nlle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitivita' ed efficienza aziendale mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l'incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilita' di capitali di rischio, e' istituita una agenzia per lo sviluppo con compiti quali: la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari; la fornitura di servizi finalizzati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo delle imprese della pesca e in particolare delle cooperative; gli incentivi all'insediamento di nuove imprese nel territorio regionale, le ristrutturazione finanziarie, il risanamento delle aziende, secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. 2. La giunta regionale con propri atti, definisce: a) gli ambiti di intervento dell'agenzia per lo sviluppo; b) le modalita' per la costituzione di un fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformita' con le determinazioni proposte alla commissione europea in applicazione dell'Art. 33 del regolamento (CE) 1257/1999; c) gli interventi di salvataggio, ristrutturazione e risanamento aziendale in grado di favorire il ripristino della redditivita' ed il mantenimento dei livelli occupazionali, in conformita' con la comunicazione CE 97/C283/02 e gli interventi comunitari 1999/C 228/02; d) i costi relativi agli interessi bancari per crediti finalizzati all'avvio di attivita' di acquacoltura e maricoltura da parte di societa' cooperative o loro consorzi, per un massimo di tre anni; e) i contributi fino ad un'massimo del 50% degli oneri finanziari sostenuti per anticipazioni bancarie necessarie all'attuazione di progetti regolarmente approvati e finanziati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria per il settore della pesca; f) gli aiuti per il risarcimento di danni subiti dalle imprese del settore ittico, singole o associate, per fenomeni calamitosi o avversita' meteomarine. 3. L'affidamento della gestione sara' effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.