Art. 7. Riconversione del comparto spadare 1. Il Presidente della giunta regionale, sentito l'assessore all'agricoltura e pesca, con propri atti, definisce le modalita' di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali dei pescatori provenienti dal comparto spadare calabrese, attraverso la riconversione verso attivita' innovative, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle «Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee - serie C19 del 20 febbraio 2001. 2. Gli aiuti e gli incentivi di cui al precedente comma 1 debbono avere, in via prioritaria, le seguenti finalita': a) incentivi per la riconversione e/o diversificazione nelle attivita' fuori dal settore della pesca marittima come la maricoltura, il pescaturismo e l'ittiturismo; b) corsi di riqualificazione professionale; c) progetti pilota innovativi nel campo dell'ambiente, della qualita' e degli aspetti igienico-sanitari; d) indagini socioeconomiche finalizzate a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1.