Art. 7.
                 Riconversione del comparto spadare
    1.  Il  Presidente  della  giunta  regionale, sentito l'assessore
all'agricoltura  e  pesca, con propri atti, definisce le modalita' di
intervento  relative  agli aiuti destinati a favorire il mantenimento
dei  livelli  occupazionali  dei  pescatori  provenienti dal comparto
spadare   calabrese,  attraverso  la  riconversione  verso  attivita'
innovative,  nel  rispetto  delle disposizioni contenute nelle «Linee
direttrici  per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca
e dell'acquacoltura» 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle comunita' europee - serie C19 del 20 febbraio 2001.
    2. Gli aiuti e gli incentivi di cui al precedente comma 1 debbono
avere, in via prioritaria, le seguenti finalita':
      a) incentivi  per  la  riconversione e/o diversificazione nelle
attivita'   fuori   dal   settore   della  pesca  marittima  come  la
maricoltura, il pescaturismo e l'ittiturismo;
      b) corsi di riqualificazione professionale;
      c) progetti  pilota  innovativi  nel campo dell'ambiente, della
qualita' e degli aspetti igienico-sanitari;
      d) indagini   socioeconomiche  finalizzate  a  raggiungere  gli
obiettivi di cui al comma 1.