Art. 8.
      Destinatari degli interventi ed ammontare degli incentivi
    1. Gli interventi e gli incentivi sono concessi per iniziative di
competenza  regionale,  con  il decreto legislativo 26 maggio 2004 n.
153, con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e con le altre
normative vigenti a livello comunitario e nazionale.
    2. Destinatari degli interventi e degli incentivi sono, in ordine
di priorita':
      a) le   associazioni   nazionali   e   regionali  di  categoria
riconosciute   e maggiormente  rappresentative  del  settore  il  cui
contributo  e'  da  intendersi  al  100% quando i progetti presentati
rivestono un interesse collettivo;
      b) le cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciute;
      c) i consorzi di imprese cooperative e non;
      d) le imprese associate o singole.
    3.  I destinatari degli interventi disposti con la presente legge
devono  avere  sede  o  residenza  nel  territorio  della Regione. Le
associazioni  nazionali  di  categoria riconosciute e rappresentative
del settore, possono avanzare richiesta di finanziamento per progetti
che siano riferiti al presente testo di legge.
    4.  L'ammontare  degli  interventi  e  degli  incentivi  previsti
dall'Art.  3  della  presente legge e' stabilito nella misura massima
del 50% della spesa ammissibile, tale limite puo' essere elevato fino
al  100% in caso di iniziative dei consorzi di gestione della fascia'
costiera istituiti in conformita' alla legge n. 164/1998 e al decreto
ministeriale  14 settembre  1999, per la ricerca e comunque per tutte
le  azioni  che  abbiano evidente interesse collettivo per il settore
regionale della pesca e acquacoltura.
    5.  L'ammontare  complessivo  degli interventi e degli aiuti puo'
essere  elevato  fino  al  massimo  del 70% per iniziative assunte da
cooperative  costituite,  prevalentemente,  da  giovani  di  eta' non
superiore  a  35  anni,  da  elevassi  al  100%  in caso di interesse
collettivo.