Art. 8. Destinatari degli interventi ed ammontare degli incentivi 1. Gli interventi e gli incentivi sono concessi per iniziative di competenza regionale, con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153, con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e con le altre normative vigenti a livello comunitario e nazionale. 2. Destinatari degli interventi e degli incentivi sono, in ordine di priorita': a) le associazioni nazionali e regionali di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative del settore il cui contributo e' da intendersi al 100% quando i progetti presentati rivestono un interesse collettivo; b) le cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciute; c) i consorzi di imprese cooperative e non; d) le imprese associate o singole. 3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione. Le associazioni nazionali di categoria riconosciute e rappresentative del settore, possono avanzare richiesta di finanziamento per progetti che siano riferiti al presente testo di legge. 4. L'ammontare degli interventi e degli incentivi previsti dall'Art. 3 della presente legge e' stabilito nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, tale limite puo' essere elevato fino al 100% in caso di iniziative dei consorzi di gestione della fascia' costiera istituiti in conformita' alla legge n. 164/1998 e al decreto ministeriale 14 settembre 1999, per la ricerca e comunque per tutte le azioni che abbiano evidente interesse collettivo per il settore regionale della pesca e acquacoltura. 5. L'ammontare complessivo degli interventi e degli aiuti puo' essere elevato fino al massimo del 70% per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di eta' non superiore a 35 anni, da elevassi al 100% in caso di interesse collettivo.