Art. 9.
         Esercizio delle funzioni amministrative. Procedure
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  21,  terzo comma, della legge regionale
23 luglio   1998,   n.   9,   le   funzioni  amministrative  connesse
all'attuazione della presente legge sono esercitate dalle province.
    2.  Restano  di  competenza  della  Regione le funzioni descritte
nellArt.  2  della  legge  regionale 23 luglio 1998, n. 9, nonche' la
ripartizione  delle risorse disponibili, con cadenza triennale, fra i
vari  tipi  di interventi finanziabili, nonche' la ripartizione delle
risorse  disponibili  tra le province, da adottarsi con deliberazione
della  giunta  regionale, sentito il comitato tecnico regionale della
pesca.
    3.  Le  domande  per  la concessione dei contributi per l'anno in
corso   devono   essere  presentate  al  Presidente  della  provincia
competente  per territorio entro novanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 marzo ed
il 30 settembre di ciascun anno.
    4.  Per  beneficiare  degli interventi di cui alla presente legge
alle  domande di contributo deve essere allegata una scheda progetto,
elaborata  dal  servizio competente, contenente una relazione tecnica
indicante  obiettivi,  costi,  modalita'  di finanziamento, risultati
attesi nel triennio e ogni altra documentazione richiesta.
    5.  Ciascun  piano  provinciale  degli  interventi previsti dalla
presente legge e' approvato con delibera della giunta provinciale che
fissa  anche  le modalita' di presentazione del progetto esecutivo ed
il contributo concesso.
    6. Con decreto del Presidente della provincia, previa istruttoria
del  servizio  competente,  vengono  approvati  i  singoli  progetti,
stabiliti  i  tempi  di  inizio  e  conclusione  dei  lavori  o delle
forniture, determinato il contributo regionale.
    7.  I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno
richiesto  o  ricevuto  dallo  Stato, d'altri Enti pubblici, locali e
nazionali  o  dalla  UE,  contributi  a fondo perduto o mutui a tasso
agevolato   per   le   medesime  iniziative  oggetto  della  domanda,
precisando,  in  caso  affermativo,  l'ente  interessato  e  la somma
richiesta o ricevuta.
    8.  E  consentita la presentazione in forma di autocertificazione
della  documentazione  relativa  alle  richieste di aiuto, in tutti i
casi e con le modalita' previste dalla normativa vigente.
    9.   La   Regione   assicura  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
monitoraggio   e  sorveglianza  dell'attuazione  delle  politiche  di
incentivazione  e predispone annualmente una relazione sullo stato di
attuazione  della  presente legge, nella quale vengono evidenziati il
grado   di   efficacia,  i  risultati  ottenuti,  in  relazione  agli
obiettivi, il rispetto dei criteri di priorita'.
    10.  In  caso  di  persistente  inattivita', ai sensi dell'Art. 8
della  legge regionale del 23 luglio 1998, n. 9, nell'esercizio delle
funzioni conferite con la presente legge, la Regione puo' sostituirsi
alle  province.  In  tal  caso  la  giunta  regionale,  invita l'ente
inadempiente   a   provvedere   entro  un  congruo  termine,  decorso
inutilmente il quale provvede l'amministrazione della Regione.