Art. 9. Esercizio delle funzioni amministrative. Procedure 1. Ai sensi dell'Art. 21, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, le funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalle province. 2. Restano di competenza della Regione le funzioni descritte nellArt. 2 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, nonche' la ripartizione delle risorse disponibili, con cadenza triennale, fra i vari tipi di interventi finanziabili, nonche' la ripartizione delle risorse disponibili tra le province, da adottarsi con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale della pesca. 3. Le domande per la concessione dei contributi per l'anno in corso devono essere presentate al Presidente della provincia competente per territorio entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno. 4. Per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge alle domande di contributo deve essere allegata una scheda progetto, elaborata dal servizio competente, contenente una relazione tecnica indicante obiettivi, costi, modalita' di finanziamento, risultati attesi nel triennio e ogni altra documentazione richiesta. 5. Ciascun piano provinciale degli interventi previsti dalla presente legge e' approvato con delibera della giunta provinciale che fissa anche le modalita' di presentazione del progetto esecutivo ed il contributo concesso. 6. Con decreto del Presidente della provincia, previa istruttoria del servizio competente, vengono approvati i singoli progetti, stabiliti i tempi di inizio e conclusione dei lavori o delle forniture, determinato il contributo regionale. 7. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, d'altri Enti pubblici, locali e nazionali o dalla UE, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda, precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta. 8. E consentita la presentazione in forma di autocertificazione della documentazione relativa alle richieste di aiuto, in tutti i casi e con le modalita' previste dalla normativa vigente. 9. La Regione assicura lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e sorveglianza dell'attuazione delle politiche di incentivazione e predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale vengono evidenziati il grado di efficacia, i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi, il rispetto dei criteri di priorita'. 10. In caso di persistente inattivita', ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale del 23 luglio 1998, n. 9, nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione puo' sostituirsi alle province. In tal caso la giunta regionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede l'amministrazione della Regione.