Art. 9.
                         Uso dell'elicottero
    1.   Fatti  salvi  i  compiti  spettanti  al  servizio  sanitario
regionale   e   alla   protezione  civile,  i  gestori  delle  piste,
nell'ambito  dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per
finalita'  di  soccorso  ai  sensi  dell'Art. 2 della legge regionale
12 novembre  2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione
del  servizio  di  soccorso  sulle  piste di sci di discesa), possono
organizzare,  nelle  aree  sciabili  da  essi gestite e senza oneri a
carico  della  Regione,  un'attivita'  di trasporto non medicalizzato
mediante l'uso di elicottero.
    2.  Le modalita' e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni
per  l'organizzazione e l'effettuazione del servizio. di cui al comma
1,  sono  definite con deliberazione della giunta regionale, adottata
su  proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori
regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.