Art. 7.
                          Silenzio assenso
    1. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente
legge,  il  titolo  abilitativo  in  sanatoria  si intende rilasciato
decorso  il  termine  di  ventiquattro  mesi dal 30 giugno 2005 senza
l'adozione  di  provvedimenti negativi o di prescrizioni da parte del
comune.