Art. 8. Recupero degli insediamenti abusivi 1. Entro il 30 giugno 2005 le amministrazioni comunali provvedono, con le modalita' ed i criteri di cui alla legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ad individuare e perimetrare gli insediamenti abusivi nell'ambito dei quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale. 2. Coloro che, in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrale intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32, comma 34, del decreto-legge n. 269 del 2003, stipulano con l'amministrazione comunale apposita convenzione assistita da garanzia fidejussoria. 3. Le varianti di recupero urbanistico sono disciplinate dalla legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, e dall'Art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cosi' come modificato dall'Art. 32, comma 42, del decreto-legge n. 269 del 2003.