Art. 8.
                 Recupero degli insediamenti abusivi
    1.   Entro   il   30 giugno   2005  le  amministrazioni  comunali
provvedono, con le modalita' ed i criteri di cui alla legge regionale
14 maggio  1985, n. 17, ad individuare e perimetrare gli insediamenti
abusivi  nell'ambito  dei quali gli oneri concessori sono determinati
nella   misura   dei  costi  per  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria  necessarie,  nonche' per gli
interventi di riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale.
    2.  Coloro  che,  in  proprio  o in forme consortili, nell'ambito
delle  zone  perimetrale  intendano  eseguire  in tutto o in parte le
opere  di  urbanizzazione  primaria,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'Art.  32, comma 34, del decreto-legge n. 269 del 2003, stipulano
con  l'amministrazione  comunale  apposita  convenzione  assistita da
garanzia fidejussoria.
    3.  Le  varianti  di recupero urbanistico sono disciplinate dalla
legge  regionale 14 maggio 1985, n. 17, e dall'Art. 29 della legge 28
febbraio  1985,  n. 47, cosi' come modificato dall'Art. 32, comma 42,
del decreto-legge n. 269 del 2003.