Art. 9. Disposizioni finali e transitorie 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 269 del 2003. 2. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli adempimenti di cui alla presente legge sono automaticamente prorogati, in caso di proroga dei termini previsti dall'Art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall'Art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. 3. Le domande relative alla definizione di abusi edilizi gia' presentate e fatte salve agli effetti penali dall'Art. 5, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 168 del 2004 e quelle comunque presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definite ai sensi e per gli effetti della presente legge. 4. Le istanze di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria presentate ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, e di cui all'Art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, devono essere integrate dagli interessati entro il 31 marzo 2005.