Art. 9.
                  Disposizioni finali e transitorie
    1.   Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge,  trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 269 del 2003.
    2. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per
gli  adempimenti  di  cui  alla  presente  legge sono automaticamente
prorogati,  in  caso di proroga dei termini previsti dall'Art. 32 del
decreto-legge  n.  269  del  2003  e  dall'Art.  5  del decreto-legge
12 luglio  2004,  n.  168,  convertito  con modificazioni dalla legge
30 luglio 2004, n. 191.
    3.  Le  domande  relative  alla definizione di abusi edilizi gia'
presentate e fatte salve agli effetti penali dall'Art. 5, commi 2-bis
e  2-ter,  del  decreto-legge  n.  168  del  2004  e  quelle comunque
presentate  prima  dell'entrata  in  vigore della presente legge sono
definite ai sensi e per gli effetti della presente legge.
    4.  Le  istanze  di  rilascio  di titoli abilitativi in sanatoria
presentate  ai  sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo
IV  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, e
di cui all'Art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni,  il cui procedimento non sia ancora definito alla data
di   entrata   in   vigore   della  presente  legge  per  carenza  di
documentazione,  devono  essere  integrate dagli interessati entro il
31 marzo 2005.