Art. 10. C o n t r o l l o 1. Il Presidente della Regione e la giunta regionale possono disporre controlli sugli organi dell'Agenzia al fine di accertare il regolare esercizio del mandato confenito. 2. Nel caso di mancata adozione di atti dovuti, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, dispone la nomina di «commissari ad acta». 3. Qualora nella gestione dell'agenzia siano accertate inefficienze amministrative o gravi irregolarita' o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche ovvero di direttive del consiglio regionale e di atti di indirizzo della giunta regionale, o in caso di dimissioni della maggioranza dei consig!ieri di amministrazione, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'agenzia e la nomina di un commissanio straordinario. 4. Il commissario straordinario cura l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia sino all'insediamento dei nuovi organi. 5. L'organo sciolto deve essere ricostituito entro quarantacinque giorni dalla nomina del commissario straordinario. 6. Al commissario straordinario spetta lo stesso compenso previsto per il presidente dell'agenzia. 7. Tutti gli atti non soggetti a preventiva autorizzazione o approvazione ai sensi della presente legge sono immediatamente efficaci ed esecutivi.