Art. 10.
                          C o n t r o l l o
    1.  Il  Presidente  della  Regione  e la giunta regionale possono
disporre  controlli sugli organi dell'Agenzia al fine di accertare il
regolare esercizio del mandato confenito.
    2.  Nel  caso  di  mancata adozione di atti dovuti, il Presidente
della  Regione,  previa  diffida  ad  adempiere, dispone la nomina di
«commissari ad acta».
    3.   Qualora   nella   gestione   dell'agenzia   siano  accertate
inefficienze  amministrative  o  gravi  irregolarita' o inadempienze,
reiterate  violazioni  di  disposizioni normative e regolamentari, di
prescrizioni   programmatiche   ovvero  di  direttive  del  consiglio
regionale e di atti di indirizzo della giunta regionale, o in caso di
dimissioni  della maggioranza  dei consig!ieri di amministrazione, il
Presidente  della  Regione,  con  proprio  decreto,  previa  conforme
deliberazione  giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi
di  amministrazione  dell'agenzia  e  la  nomina  di  un  commissanio
straordinario.
    4.  Il commissario straordinario cura l'ordinaria amministrazione
dell'Agenzia sino all'insediamento dei nuovi organi.
    5. L'organo sciolto deve essere ricostituito entro quarantacinque
giorni dalla nomina del commissario straordinario.
    6.   Al  commissario  straordinario  spetta  lo  stesso  compenso
previsto per il presidente dell'agenzia.
    7.  Tutti  gli  atti  non  soggetti a preventiva autorizzazione o
approvazione  ai  sensi  della  presente  legge  sono  immediatamente
efficaci ed esecutivi.