Art. 14.
                          P e r s o n a l e
    1.   Il   consiglio   di   amministrazione,  entro  quattro  mesi
dall'insediamento, provvede alla definizione dell'assetto strutturale
e  della  dotazione  organica  dell'agenzia  per  l'inquadramento del
pensonale  nei ruoli della stessa. La dotazione organica e' approvata
dalla giunta regionale.
    2.  Le  disposizioni  di  cui al precedente comma non valgono per
l'assunzione  delle  figure  professionali previste dagli artt. 7 e 9
della legge 7 giugno 2000, n. 150.
    3.   Entro   trenta   giorni  dall'approvazione  della  dotazione
organica,  il  Presidente  della Regione, con proprio decreto, previa
deliberazione  del  consiglio di amministrazione assegna il personale
all'agenzia   con  le  qualifiche,  l'anzianita'  ed  il  trattamento
economico  in  godimento.  Al personale del disciolto ERSAM assegnato
all'agenzia   si   applicano  i  benefici  previdenziali  integrativi
previsti dalla legge regionale n. 40/1977. Il personale del soppresso
ente  regionale  di sviluppo agricolo per il Molise che risultasse in
esubero  a  seguito  della  revisione  della  dotazione  organica  e'
trasferito  nei  ruoli  regionali  e  conserva lo stato giuridico, il
trattamento  economico  ed  i  benefici  in  godimento  nell'ente  di
provenienza.
    4.   In   sede   di  prima  applicazione  della  presente  legge,
all'agenzia  viene temporaneamente assegnato il personale in servizio
presso  il soppresso E.R.S.A.M., il quale mantiene, fino all'adozione
dei  provvedimenti  di  cui  ai commi 1 e 3, lo stato giuridico ed il
trattamento  economico  attribuiti nell'ente di provenienza alla data
di entrata in vigore della presente legge.
    5. Se dalla dotazione organica dell'agenzia, cosi' come approvata
dalla  giunta  regionale,  dovessero  risultare  necessarie ulteriori
figure  professionali non presenti nell'organico dell'ERSAM la giunta
puo'  predisporre  il  passaggio  del  personale  dai ruoli regionali
all'agenzia.
    6.  I  rapporti  tra  l'agenzia  ed  il personale dipendente sono
regolati dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti regionali.
    7. Il personale dell'Agenzia e' iscritto, ai fini del trattamento
di quiescenza e di previdenza, all'I.N.P.D.A.P.
    8. Al personale dell'agenzia, gia' inquadrato nell'ERSAM ai sensi
dell'Art. 23, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, della legge regionale
n.  40/1977,  viene  riconosciuto  anche  ai  fini  pensionistici  il
servizio  prestato  nel  Molise  per  il  cessato ente di sviluppo in
Puglia,  Lucania e Molise, con la ripartizione degli oneri secondo la
normativa vigente.
    9.  Per  gli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali
si applicano i rispettivi contratti nazionali di lavoro e la relativa
previdenza di settore.