Art. 14. P e r s o n a l e 1. Il consiglio di amministrazione, entro quattro mesi dall'insediamento, provvede alla definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica dell'agenzia per l'inquadramento del pensonale nei ruoli della stessa. La dotazione organica e' approvata dalla giunta regionale. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma non valgono per l'assunzione delle figure professionali previste dagli artt. 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 3. Entro trenta giorni dall'approvazione della dotazione organica, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione assegna il personale all'agenzia con le qualifiche, l'anzianita' ed il trattamento economico in godimento. Al personale del disciolto ERSAM assegnato all'agenzia si applicano i benefici previdenziali integrativi previsti dalla legge regionale n. 40/1977. Il personale del soppresso ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise che risultasse in esubero a seguito della revisione della dotazione organica e' trasferito nei ruoli regionali e conserva lo stato giuridico, il trattamento economico ed i benefici in godimento nell'ente di provenienza. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, all'agenzia viene temporaneamente assegnato il personale in servizio presso il soppresso E.R.S.A.M., il quale mantiene, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, lo stato giuridico ed il trattamento economico attribuiti nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Se dalla dotazione organica dell'agenzia, cosi' come approvata dalla giunta regionale, dovessero risultare necessarie ulteriori figure professionali non presenti nell'organico dell'ERSAM la giunta puo' predisporre il passaggio del personale dai ruoli regionali all'agenzia. 6. I rapporti tra l'agenzia ed il personale dipendente sono regolati dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti regionali. 7. Il personale dell'Agenzia e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'I.N.P.D.A.P. 8. Al personale dell'agenzia, gia' inquadrato nell'ERSAM ai sensi dell'Art. 23, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 40/1977, viene riconosciuto anche ai fini pensionistici il servizio prestato nel Molise per il cessato ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, con la ripartizione degli oneri secondo la normativa vigente. 9. Per gli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.