Art. 15. Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 2. Il bilancio di previsione e' approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento e trasmesso entro pari data alla giunta regionale e da questa presentato per l'approvazione al consiglio regionale. 3. Il conto consuntivo e' approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed in pari data trasmesso alla giunta regionale e da questa presentato per lapprovazione del consiglio regionale. 4. Il consiglio regionale approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo entro sessanta giorni dal loro ricevimento. 5. In caso di diniego di approvazione del bilancio o del conto consuntivo ovvero nel caso di mancata presentazione degli stessi nei termini di cui ai commi 2 e 3, la giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dell'Agenzia. 6. La deliberazione di scioglimento di cui al comma 5 e' resa esecutiva dal Presidente della Regione con decreto che dispone altresi' la nomina del commissario incaricato della redazione del bilancio e del conto consuntivo nonche' dell'amministrazione dell'agenzia sino al rinnovo degli organi.