Art. 15.
                        Esercizio finanziario
    1.  L'esercizio  finanziario  ha  durata  dal  1° gennaio  al  31
dicembre di ciascun anno.
    2.  Il  bilancio  di  previsione  e'  approvato  dal consiglio di
amministrazione  entro  il  30 settembre  dell'esercizio precedente a
quello  di  riferimento  e  trasmesso  entro  pari  data  alla giunta
regionale  e  da  questa  presentato  per l'approvazione al consiglio
regionale.
    3.   Il   conto   consuntivo   e'   approvato  dal  consiglio  di
amministrazione  entro  il  30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento  ed  in  pari  data  trasmesso alla giunta regionale e da
questa presentato per lapprovazione del consiglio regionale.
    4. Il consiglio regionale approva il bilancio di previsione ed il
conto consuntivo entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
    5.  In  caso  di diniego di approvazione del bilancio o del conto
consuntivo  ovvero nel caso di mancata presentazione degli stessi nei
termini  di  cui  ai  commi  2  e  3, la giunta regionale delibera lo
scioglimento degli organi dell'Agenzia.
    6.  La  deliberazione  di  scioglimento di cui al comma 5 e' resa
esecutiva  dal  Presidente  della  Regione  con  decreto  che dispone
altresi'  la  nomina  del  commissario incaricato della redazione del
bilancio   e   del   conto  consuntivo  nonche'  dell'amministrazione
dell'agenzia sino al rinnovo degli organi.