Art. 17.
                      F i n a n z i a m e n t i
    1.  La Regione stanzia nel bilancio di previsione di ciascun anno
le risorse necessarie al funzionamento dell'agenzia.
    2. I finanziamenti sono assicurati altresi' attraverso:
      a) proventi dei servizi e delle attivita';
      b)  entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti
comunitari, nazionali e regionali;
      c)  contributi  disposti  a qualsiasi titolo da enti pubblici e
soggetti privati;
      d) eventuali ulteriori entrate.
    3.  L'agenzia, in relazione ai servizi informatici, si avvale del
soggetto di cui alla legge regionale n. 3/1999.