Art. 17. F i n a n z i a m e n t i 1. La Regione stanzia nel bilancio di previsione di ciascun anno le risorse necessarie al funzionamento dell'agenzia. 2. I finanziamenti sono assicurati altresi' attraverso: a) proventi dei servizi e delle attivita'; b) entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali; c) contributi disposti a qualsiasi titolo da enti pubblici e soggetti privati; d) eventuali ulteriori entrate. 3. L'agenzia, in relazione ai servizi informatici, si avvale del soggetto di cui alla legge regionale n. 3/1999.