Art. 18.
               Scioglimento e liquidazione dell'ERSAM
    1.  L'ERSAM istituito con lArt. 6 della legge 2 febbraio 1970, n.
20, e' sciolto e posto in liquidazione.
    2. Le relative funzioni, non assegnate all'agenzia della presente
legge, sono esercitate dai competenti organi della Regione Molise.
    3.  Le strade realizzate nel comprensorio della riforma fondiaria
sono  trasferite,  a titolo gratuito, ai sensi dell'Art. 11, comma 3,
della  legge n. 386/1976, ai comuni nel cui territorio esse ricadono,
con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia.
    4.   Sono   riservate   alla   Regione   tutte   le  funzioni  di
programmazione,   di   indirizzo   e  di  controllo  delle  attivita'
amministrative    in    materia    di    sviluppo    ed   innovazione
nell'agricoltura,  nonche'  le  politiche  relative  ai  rapporti con
l'Unione europea, lo Stato e le regioni.