Art. 18. Scioglimento e liquidazione dell'ERSAM 1. L'ERSAM istituito con lArt. 6 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, e' sciolto e posto in liquidazione. 2. Le relative funzioni, non assegnate all'agenzia della presente legge, sono esercitate dai competenti organi della Regione Molise. 3. Le strade realizzate nel comprensorio della riforma fondiaria sono trasferite, a titolo gratuito, ai sensi dell'Art. 11, comma 3, della legge n. 386/1976, ai comuni nel cui territorio esse ricadono, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia. 4. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attivita' amministrative in materia di sviluppo ed innovazione nell'agricoltura, nonche' le politiche relative ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le regioni.