Art. 2.
                Istituzione dell'agenzia - finalita'
    1.   E'   istituita   l'agenzia   regionale  per  lo  sviluppo  e
l'innovazione  dell'agricoltura  nel Molise «Giacomo Sedati» (ARSIAM)
con sede in Campobasso.
    2.  L'agenzia e' organismo tecnico strumentale della Regione, con
personalita' giuridica di diritto pubblico, ed e' dotata di autonomia
organizzativa,  amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e
finanziaria.
    3.  L'agenzia,  nel  quadro della politica agricola comunitaria e
nazionale,  svolge  le  proprie  funzioni ed attribuzioni secondo gli
indirizzi  del  Consiglio  regionale ed in conformita' alle direttive
della  giunta  regionale  e dell'assessore regionale all'agricoltura,
foreste  e pesca produttiva, anche in collaborazione con le province,
i  comuni, le comunita' montane e le organizzazioni e le associazioni
di settore.
    4.  L'agenzia  coordina  le  attivita'  svolte  dal  Co.Re.Di.Mo.
(Consorzio  regionale  molisano  di  difesa) disciplinate dalla legge
regionale  6 novembre  2002,  n.  31,  e  dalle  A.P.A. (Associazioni
provinciali  allevatori).  Il  Co.Re.Di.Mo.  e  le A.P.A. trasmettono
entro   il   31 agosto   di   ogni  anno  alla  struttura  competente
dell'Agenzia  i  programmi di attivita' tecnica specialistica di loro
competenza ed i relativi conti finanziari.
    5. L'agenzia persegue le seguenti finalita' istituzionali:
      a)  ammodernamento,  potenziamento, specializzazione e sviluppo
razionale delle imprese agricole;
      b) predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi
di  interesse  agricolo  riguardanti il miglioramento delle strutture
fondiarie ed agrarie approvati dalla Regione;
      c)  prestazione,  su  richiesta, di consulenza ed assistenza in
materia  agricola  alle  comunita'  montane,  agli  enti territoriali
locali e ad altri enti pubblici del settore;
      d)  orientamento  produttivo  alle  imprese agricole singole od
associate  per  la migliore conduzione e gestione delle aziende o dei
fondi;
      e)  elaborazione  e  collaborazione  esecutiva  di  progetti di
miglioramento  fondiario  ed  agrario,  su  richiesta  dei produttori
agricoli singoli od associati;
      j)  promozione  e  diffusione  della  moderna cultura dimpresa,
funzionale  alla  costituzione  di  competitive  aziende  agricole  e
zootecniche nelle forme singole od associate;
      g)  promozione  e  sostegno alla diffusione ed al trasferimento
dell'innovazione   tecnologica   nel  settore  agricolo,  zootecnico,
agro-alimentare, agro-industriale, agro-forestale e pesca produttiva;
      h)  consulenza  ed assistenza tecnica in materia di produzione,
trasformazione,   conservazione,   commercializzazione   di  prodotti
agricoli e introduzione di innovazioni tecnico-produttive finalizzate
alla  tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia
dell'ambiente    naturale,    al   risparmio   energetico   ed   alla
razionalizzazione dei mezzi di produzione;
      i) attivita' di supporto allo sviluppo dell'associazionismo;
      j) riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario.
    6.  L'Agenzia  svolge  le  funzioni di organismo pagatore, previo
riconoscimento,  ai  sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165.   La  giunta  regionale  adotta  i  necessari  provvedimenti  ed
impartisce le opportune direttive.