Art. 2. Istituzione dell'agenzia - finalita' 1. E' istituita l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» (ARSIAM) con sede in Campobasso. 2. L'agenzia e' organismo tecnico strumentale della Regione, con personalita' giuridica di diritto pubblico, ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e finanziaria. 3. L'agenzia, nel quadro della politica agricola comunitaria e nazionale, svolge le proprie funzioni ed attribuzioni secondo gli indirizzi del Consiglio regionale ed in conformita' alle direttive della giunta regionale e dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste e pesca produttiva, anche in collaborazione con le province, i comuni, le comunita' montane e le organizzazioni e le associazioni di settore. 4. L'agenzia coordina le attivita' svolte dal Co.Re.Di.Mo. (Consorzio regionale molisano di difesa) disciplinate dalla legge regionale 6 novembre 2002, n. 31, e dalle A.P.A. (Associazioni provinciali allevatori). Il Co.Re.Di.Mo. e le A.P.A. trasmettono entro il 31 agosto di ogni anno alla struttura competente dell'Agenzia i programmi di attivita' tecnica specialistica di loro competenza ed i relativi conti finanziari. 5. L'agenzia persegue le seguenti finalita' istituzionali: a) ammodernamento, potenziamento, specializzazione e sviluppo razionale delle imprese agricole; b) predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie approvati dalla Regione; c) prestazione, su richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunita' montane, agli enti territoriali locali e ad altri enti pubblici del settore; d) orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate per la migliore conduzione e gestione delle aziende o dei fondi; e) elaborazione e collaborazione esecutiva di progetti di miglioramento fondiario ed agrario, su richiesta dei produttori agricoli singoli od associati; j) promozione e diffusione della moderna cultura dimpresa, funzionale alla costituzione di competitive aziende agricole e zootecniche nelle forme singole od associate; g) promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione tecnologica nel settore agricolo, zootecnico, agro-alimentare, agro-industriale, agro-forestale e pesca produttiva; h) consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli e introduzione di innovazioni tecnico-produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei mezzi di produzione; i) attivita' di supporto allo sviluppo dell'associazionismo; j) riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario. 6. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore, previo riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. La giunta regionale adotta i necessari provvedimenti ed impartisce le opportune direttive.