Art. 20. Commissario liquidatore 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale nomina il commissario per la liquidazione dell'ERSAM alla nomina non si applica la legge negionale 2 agosto 2002, n. 16. 2. Al commissario liquidatore spetta a titolo di compenso, per il periodo dell'incarico, una indennita' mensile lorda pari a quella prevista per il presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia. 3. I compensi e le indennita' da corrispondere al commissario fanno carico alla gestione liquidatoria dell'ERSAM.