Art. 20.
                       Commissario liquidatore
    1.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge,   il   consiglio   regionale  nomina  il  commissario  per  la
liquidazione dell'ERSAM alla nomina non si applica la legge negionale
2 agosto 2002, n. 16.
    2. Al commissario liquidatore spetta a titolo di compenso, per il
periodo  dell'incarico,  una  indennita'  mensile lorda pari a quella
prevista   per   il   presidente  del  consiglio  di  amministrazione
dell'agenzia.
    3.  I  compensi  e  le indennita' da corrispondere al commissario
fanno carico alla gestione liquidatoria dell'ERSAM.