Art. 23. Norma finanziaria 1. Per le spese di primo funzionamento dell'ARSIAM che per l'esercizio finanziario 2004 si quantificano in Euro 200.000,00, si provvede con gli stanziamenti previsti dal bilancio regionale nella UPB 220. La giunta regionale provvede ad apportare le necessarie variazioni nel bilancio di gestione. 2. Per gli anni 2005 e successivi si provvedera' con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.