Art. 23.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  le  spese  di  primo  funzionamento  dell'ARSIAM che per
l'esercizio  finanziario  2004 si quantificano in Euro 200.000,00, si
provvede  con  gli stanziamenti previsti dal bilancio regionale nella
UPB  220.  La  giunta  regionale  provvede ad apportare le necessarie
variazioni nel bilancio di gestione.
    2.  Per  gli  anni  2005  e  successivi  si  provvedera'  con  le
rispettive leggi di approvazione del bilancio.