Art. 24.
                           Norme abrogate
1.  Sono abrogate la legge regionale 9 novembre 1977, n. 40; la legge
regionale  6 settembre  1988,  n. 21; la legge regionale 13 settembre
1989,  n.  14,  limitatamente alle parti in contrasto con la presente
legge  e  tutte  le  altre disposizioni incompatibili con la presente
legge.
    2. Sono abrogate, altresi', le disposizioni della legge regionale
21 novembre 1988, n. 22, e della legge regionale 6 marzo 1996, n. 14,
in contrasto o incompatibili con la presente legge.