Art. 24. Norme abrogate 1. Sono abrogate la legge regionale 9 novembre 1977, n. 40; la legge regionale 6 settembre 1988, n. 21; la legge regionale 13 settembre 1989, n. 14, limitatamente alle parti in contrasto con la presente legge e tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. Sono abrogate, altresi', le disposizioni della legge regionale 21 novembre 1988, n. 22, e della legge regionale 6 marzo 1996, n. 14, in contrasto o incompatibili con la presente legge.