Art. 3.
                           F u n z i o n i
    1.  Per il conseguimento delle finalita' di cui all'Art. 2, comma
5, l'agenzia svolge le seguenti funzioni:
      a) elabora ed attua iniziative per favorire la diffusione ed il
trasferimento  alle  imprese  agricole e della pesca produttiva delle
innovazioni  tecnologiche,  al  fine  di  elevare  la  produzione, di
valorizzare  le  caratteristiche  qualitative,  di abbattere l'uso di
pesticidi in agricoltura e di migliorare la qualita' dell'ambiente;
      b)  garantisce  assistenza  e  consulenza  tecnica alle imprese
agricole   e   della   pesca  produttiva  singole  ed  associate  con
l'erogazione  di  servizi  diretti  alla diffusone e trasferimento di
innovazioni   di   processo   e   di   prodotto   ed  in  materia  di
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti;
      c)  promuove  iniziative volte a favorire lo sviluppo rurale in
special  modo  nelle  aree  interne  della  regione,  con particolare
riferimento   alle  produzioni  ecocompatibili  ed  a  basso  impatto
ambientale;
      d) gestisce la rete agrometereologica regionale in collegamento
con  le  altre  reti regionali, il Servizio regionale dei suoli ed il
Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.);
      e) garantisce consulenza ed assistenza in materia agricola alle
comunita' montane ed agli altri Enti territoriali locali;
      f)  promuove  e  gestisce  servizi e sistemi di informazione in
ordine  alle  normative  ed  alle  iniziative  in ambito comunitario,
statale e regionale;
      g)   elabora   studi,  indagini  e  progetti  finalizzati  alla
sperimentazione  ed alla diffusione di tecniche produttive biologiche
e di altre tecniche di produzione eco-compatibili;
      h)  elabora  e diffonde indagini di mercato, svolte di concerto
con  le  associazioni  e  con  gli  organismi  collettivi del settore
agricolo  della Regione Molise, finalizzate a favorire l'esportazione
delle  produzioni  tipiche  della  regione, anche mediante assistenza
tecnica ed amministrativa;
      i)  promuove  la  qualita' d'origine attraverso la creazione di
marchi di qualita';
      j) promuove, dintesa con la formazione professionale regionale,
corsi  di qualificazione e di aggiornamento dei produttori agricoli e
dei  quadri tecnici degli organismi agricoli con particolare riguardo
all'accesso ed alla gestione di nuove tecnoloie;
      k)  coordina  e gestisce, anche in convenzione con le comunita'
montane,  i  piani,  i  programmi  ed  il  personale  nel campo della
forestazione di cui alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6.
    2.  Nelle more dell'attuazione della legge regionale 29 settembre
1999, n. 34, i compiti ivi previsti in materia di agricoltura possono
essere  attribuiti  di  volta  in volta all'agenzia con provvedimento
della giunta regionale.
    3. In applicazione dellArt. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
l'Agenzia,  inoltre,  esplica  e  completa,  con  le  modalitã  e  le
condizioni  previste  dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile
1976,  n.  386, i compiti residui della riforma fondiaria e quelli in
materia  fondiana  gia'  attribuiti  all'ente  regionale  di sviluppo
agricolo per il Molise.
    4.  Le  attivita'  di  cui  al  presente articolo potranno essere
svolte in collaborazione con altri soggetti ed istituzioni, pubbliche
o  private,  attraverso  la  stipula  di  convenzioni  o  mediante la
partecipazione   a   forme   associative,  consortili  o  societarie,
nell'ottica della ottimizzazione dei servizi di sviluppo forniti agli
operatori del settore pnimario.
    5. L'agenzia svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
      a)   opera   come  intermediario  qualificato  tra  il  sistema
produttivo   ed   i  soggetti  detentori  o  creatori  di  tecnologie
specifiche,  in  particolare  con  le  Universita',  gli  enti  e gli
istituti   pubblici  e  privati  di  ricerca  operanti  in  Italia  e
all'estero;
      b)   realizza   l'osservatorio   dci   mercati   dei   prodotti
agroalimentani;
      c)  esegue ogni altro compito e funzione ad essa delegato dalla
Regione e coerente con le finalita' di cui all'Art. 2;
      d)  acquisisce  brevetti  e know-how di cui promuove l'adozione
nei   processi   produttivi  delle  aziende  agricole,  forestali  ed
agro-alimentari;
      e) redige studi, progetti di fattibilita' ed esecutivi anche su
commessa di enti pubblici e privati.