Art. 3. F u n z i o n i 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'Art. 2, comma 5, l'agenzia svolge le seguenti funzioni: a) elabora ed attua iniziative per favorire la diffusione ed il trasferimento alle imprese agricole e della pesca produttiva delle innovazioni tecnologiche, al fine di elevare la produzione, di valorizzare le caratteristiche qualitative, di abbattere l'uso di pesticidi in agricoltura e di migliorare la qualita' dell'ambiente; b) garantisce assistenza e consulenza tecnica alle imprese agricole e della pesca produttiva singole ed associate con l'erogazione di servizi diretti alla diffusone e trasferimento di innovazioni di processo e di prodotto ed in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti; c) promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo rurale in special modo nelle aree interne della regione, con particolare riferimento alle produzioni ecocompatibili ed a basso impatto ambientale; d) gestisce la rete agrometereologica regionale in collegamento con le altre reti regionali, il Servizio regionale dei suoli ed il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.); e) garantisce consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunita' montane ed agli altri Enti territoriali locali; f) promuove e gestisce servizi e sistemi di informazione in ordine alle normative ed alle iniziative in ambito comunitario, statale e regionale; g) elabora studi, indagini e progetti finalizzati alla sperimentazione ed alla diffusione di tecniche produttive biologiche e di altre tecniche di produzione eco-compatibili; h) elabora e diffonde indagini di mercato, svolte di concerto con le associazioni e con gli organismi collettivi del settore agricolo della Regione Molise, finalizzate a favorire l'esportazione delle produzioni tipiche della regione, anche mediante assistenza tecnica ed amministrativa; i) promuove la qualita' d'origine attraverso la creazione di marchi di qualita'; j) promuove, dintesa con la formazione professionale regionale, corsi di qualificazione e di aggiornamento dei produttori agricoli e dei quadri tecnici degli organismi agricoli con particolare riguardo all'accesso ed alla gestione di nuove tecnoloie; k) coordina e gestisce, anche in convenzione con le comunita' montane, i piani, i programmi ed il personale nel campo della forestazione di cui alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6. 2. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, i compiti ivi previsti in materia di agricoltura possono essere attribuiti di volta in volta all'agenzia con provvedimento della giunta regionale. 3. In applicazione dellArt. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'Agenzia, inoltre, esplica e completa, con le modalitã e le condizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i compiti residui della riforma fondiaria e quelli in materia fondiana gia' attribuiti all'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise. 4. Le attivita' di cui al presente articolo potranno essere svolte in collaborazione con altri soggetti ed istituzioni, pubbliche o private, attraverso la stipula di convenzioni o mediante la partecipazione a forme associative, consortili o societarie, nell'ottica della ottimizzazione dei servizi di sviluppo forniti agli operatori del settore pnimario. 5. L'agenzia svolge, inoltre, le seguenti funzioni: a) opera come intermediario qualificato tra il sistema produttivo ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie specifiche, in particolare con le Universita', gli enti e gli istituti pubblici e privati di ricerca operanti in Italia e all'estero; b) realizza l'osservatorio dci mercati dei prodotti agroalimentani; c) esegue ogni altro compito e funzione ad essa delegato dalla Regione e coerente con le finalita' di cui all'Art. 2; d) acquisisce brevetti e know-how di cui promuove l'adozione nei processi produttivi delle aziende agricole, forestali ed agro-alimentari; e) redige studi, progetti di fattibilita' ed esecutivi anche su commessa di enti pubblici e privati.