Art. 4.
                           Programmazione
    1.  L'agenzia opera sulla base di un programma triennale generale
e di programmi annuali che disciplinano le attivita' proprie e quelle
degli  enti  da  essa  coordinati;  in essi sono individuati le linee
d'intervento, gli obiettivi da perseguire nel triennio, gli strumenti
per  la  verifica  dei  risultati e quelli necessari allo svolgimento
dell'attivita' stessa.
    2.  L'agenzia propone all'assessorato regionale all'«Agricoltura»
il  programma  triennale  ed  i  programmi  annuali; l'assessorato li
trasmette   non   oltre  trenta  giorni  alla  giunta  regionale  per
l'adozione.
    3.  Entro  novanta  giorni  dall'adozione, il consiglio regionale
approva  il  programma  triennale di cui al comma precedente; decorso
inutilmente tale termine il programma triennale si intende approvato.
    4.  Il  programma triennale e' attuato mediante programmi annuali
che  il consiglio di amministrazione presenta, entro il 30 ottobre di
ogni   anno,   alla   giunta  regionale  che  provvedera'  alla  loro
approvazione  nei  successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale
termine, i programmi annuali si intendono approvati.
    5.  Il  programma  annuale  individua  le  attivita'  da svolgere
nell'anno  di  riferimento,  indicando  i  settori  di intervento, le
iniziative  progettuali,  i  beneficiari, le previsioni di spesa e di
mezzi  per  attuarle,  nonche'  gli  strumenti  per  la  verifica dei
risultati.
    6.  Il  Presidente  della  Regione,  la  giunta  regionale  ed il
consiglio  regionale  possono  impartire, in ogni tempo, direttive in
ordine all'attivita' dell'agenzia.