Art. 4. Programmazione 1. L'agenzia opera sulla base di un programma triennale generale e di programmi annuali che disciplinano le attivita' proprie e quelle degli enti da essa coordinati; in essi sono individuati le linee d'intervento, gli obiettivi da perseguire nel triennio, gli strumenti per la verifica dei risultati e quelli necessari allo svolgimento dell'attivita' stessa. 2. L'agenzia propone all'assessorato regionale all'«Agricoltura» il programma triennale ed i programmi annuali; l'assessorato li trasmette non oltre trenta giorni alla giunta regionale per l'adozione. 3. Entro novanta giorni dall'adozione, il consiglio regionale approva il programma triennale di cui al comma precedente; decorso inutilmente tale termine il programma triennale si intende approvato. 4. Il programma triennale e' attuato mediante programmi annuali che il consiglio di amministrazione presenta, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla giunta regionale che provvedera' alla loro approvazione nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, i programmi annuali si intendono approvati. 5. Il programma annuale individua le attivita' da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i settori di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e di mezzi per attuarle, nonche' gli strumenti per la verifica dei risultati. 6. Il Presidente della Regione, la giunta regionale ed il consiglio regionale possono impartire, in ogni tempo, direttive in ordine all'attivita' dell'agenzia.