Art. 6. Consiglio di amministrazione composizione - Attribuzioni - Compensi 1 Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, oltre al presidente. I cinque membri componenti sono nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a tre. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARSIAM. Un funzionario dell'ARSIAM svolge le mansioni di segretario. In fase di prima applicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione e' nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. 2. In particolare il Consiglio di amministrazione: a) propone alla giunta regionale, per l'approvazione, la programmazione triennale dell'attivita' dell'agenzia tenendo conto anche dei programmi trasmessi ai sensi dell'Art. 2, comma 4; b) sulla base degli indirizzi regionali definisce i piani da attuare e fissa gli obiettivi che il direttore generale deve perseguire nella gestione dellAgenzia; c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; d) propone alla giunta regionale tutte le modificazioni e le innovazioni utili all'ottimizzazione delle strutture e dei servizi dell'agenzia; e) predispone, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'Art. 13, il programma annuale di attivita', in conformita' al piano triennale dell'attivita' dell'Agenzia approvato dal consiglio regionale; f) propone all'approvazione della giunta regionale l'istituzione degli Uffici territoriali (U.T.) dell'Agenzia; g) assegna il personale alle strutture dell'agenzia ed agli uffici territoriali attribuendo i relativi incarichi. 3. Il consiglio di amministrazione resta in carica per tutta la durata del consiglio regionale che lo ha nominato. 4. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' neccssaria la presenza di almeno quattro componenti. Per la validita' delle deliberazioni e necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nel computo dei presenti vanno inclusi consiglieri astenuti. A parita' di voti, la maggioranza e' determinata dal voto del Presidente. 5. Al presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia ed ai componenti del consiglio stesso e' attribuita un'indennita' di funzione mensile non superiore rispettivamente, al 50% ed al 25% di quella stabilita, ai sensi dellArt. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise. 6. L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 25% per ogni assenza che non sia dovuta a grave e motivato impedimento od impegno istituzionale.