Art. 6.
 Consiglio di amministrazione composizione - Attribuzioni - Compensi
    1  Il  consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri,
oltre  al  presidente.  I  cinque membri componenti sono nominati dal
consiglio  regionale,  con  voto  limitato  a  tre. Alle riunioni del
consiglio  di  amministrazione  partecipa,  senza diritto di voto, il
direttore  generale dell'ARSIAM. Un funzionario dell'ARSIAM svolge le
mansioni  di segretario. In fase di prima applicazione della presente
legge  il  Consiglio  di  amministrazione  e'  nominato entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della stessa.
    2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
      a)  propone  alla  giunta  regionale,  per  l'approvazione,  la
programmazione  triennale  dell'attivita'  dell'agenzia tenendo conto
anche dei programmi trasmessi ai sensi dell'Art. 2, comma 4;
      b)  sulla  base  degli indirizzi regionali definisce i piani da
attuare  e  fissa  gli  obiettivi  che  il  direttore  generale  deve
perseguire nella gestione dellAgenzia;
      c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo;
      d)  propone  alla  giunta regionale tutte le modificazioni e le
innovazioni  utili  all'ottimizzazione  delle strutture e dei servizi
dell'agenzia;
      e)  predispone,  sentito il comitato tecnico-scientifico di cui
all'Art.  13,  il  programma  annuale di attivita', in conformita' al
piano  triennale  dell'attivita' dell'Agenzia approvato dal consiglio
regionale;
      f)    propone    all'approvazione    della   giunta   regionale
l'istituzione degli Uffici territoriali (U.T.) dell'Agenzia;
      g)  assegna  il  personale  alle strutture dell'agenzia ed agli
uffici territoriali attribuendo i relativi incarichi.
    3.  Il  consiglio di amministrazione resta in carica per tutta la
durata del consiglio regionale che lo ha nominato.
    4. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione
e'  neccssaria  la  presenza  di  almeno  quattro  componenti. Per la
validita'  delle  deliberazioni e necessario il voto favorevole della
maggioranza  dei consiglieri presenti. Nel computo dei presenti vanno
inclusi  consiglieri  astenuti.  A parita' di voti, la maggioranza e'
determinata dal voto del Presidente.
    5. Al presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia ed
ai  componenti  del  consiglio  stesso e' attribuita un'indennita' di
funzione  mensile  non superiore rispettivamente, al 50% ed al 25% di
quella  stabilita,  ai  sensi  dellArt.  82  del  decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267,  per  i  sindaci  dei comuni di dimensione
demografica pari a quella della Regione Molise.
    6. L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 25% per
ogni  assenza  che  non  sia dovuta a grave e motivato impedimento od
impegno istituzionale.