Art. 7. P r e s i d e n t e 1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia; b) sovrintende all'attivita' gestionale dell'agenzia; c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; d) impartisce al direttore generale le direttive strategiche stabilite dal consiglio di amministrazione; e) stipula il contratto di lavoro con il direttore generale; f) relaziona annualmente alla giunta regionale sull'andamento dell'azienda; g) adotta gli altri atti non attribuiti al Consiglio di amministrazione, al direttore generale o al personale dirigente dell'Agenzia; h) puo' assumere le figure previste dagli Art. 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito da uno dei consiglieri di amministrazione formalmente delegato di volta in volta o, in mancanza di delega, dal consigliere piu' anziano d'eta'.