Art. 7.
                         P r e s i d e n t e
    1.  Il  presidente  e'  nominato con decreto del Presidente della
Regione su conforme deliberazione della giunta.
    2. Il presidente:
      a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia;
      b) sovrintende all'attivita' gestionale dell'agenzia;
      c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
      d)  impartisce  al  direttore generale le direttive strategiche
stabilite dal consiglio di amministrazione;
      e) stipula il contratto di lavoro con il direttore generale;
      f)  relaziona  annualmente alla giunta regionale sull'andamento
dell'azienda;
      g)  adotta  gli  altri  atti  non  attribuiti  al  Consiglio di
amministrazione,  al  direttore  generale  o  al  personale dirigente
dell'Agenzia;
      h)  puo'  assumere  le  figure  previste dagli Art. 7 e 9 della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
    3.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento,  il  presidente e'
sostituito  da  uno  dei  consiglieri  di amministrazione formalmente
delegato  di volta in volta o, in mancanza di delega, dal consigliere
piu' anziano d'eta'.