Art. 8. Collegio dei revisori dei conti - Composizione - Attribuzioni - Compensi 1. Il collegio dei revisori, individuato tra soggetti iscritti all'albo dei revisoni dei conti, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. E' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed i suoi componenti sono eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale, che individua il presidente e per ciascun componente effettivo il rispettivo supplente. 2. Il collegio dei revisori, per l'esercizio del controllo sull'amministrazione dell'Agenzia, svolge le seguenti funzioni: a) esamina i bilanci preveritivi ed i conti consuntivi, esprimendo a tal fine pareri e redigendo apposite relazioni; b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo; c) esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e formula proposte al consiglio di amministrazione ed al direttore generale finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttivit ed economicita' di gestione. 3. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti. 4. Le decisioni del collegio dei revisori sono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti devono essere riportate a verbale. 5. Qualora il collegio dei revisoni accerti gravi irregolarita' nella gestione dell'agenzia deve fornirne tempestiva informativa al consiglio di amministrazione ed al Presidente della regione. 6. Tutti gli atti del collegio dei revisori sono comunicati al direttore generale dell'Agenzia. 7. Il collegio dei revisori dura in carica per il periodo di durata del consiglio regionale che lo ha nominato. 8. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' mensile pari, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento di quella prevista per il presidente dell'agenzia, nonche' il rimborso delle spese di viaggio.