Art. 9. Incompatibilita' - Decadenza 1. Fatte salve le cause di incompatibilita' previste dall'Art. 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, non possono essere nominati presidente o componente del consiglio di amministrazione ne' componente del collegio dei revisori dei conti: a) i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti di organi di altri enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione Molise; i sindaci, i consiglieri, e gli assessori comunali; i presidenti, i consiglieri e gli assessori provinciali; i presidenti, i consiglieni e gli assessori delle comunita' montane; i componenti di organi delle A.S.L.; b) coloro che, in qualita' di imprenditori o di amministratori di societa' abbiano effettuato negli ultimi tre anni o effettuino forniture di beni o di servizi all'agenzia; c) il personale in servizio presso l'agenzia e coloro che negli ultimi tre anni abbiano avuto o abbiano contenziosi giudiziari con l'agenzia; d) tutti coloro per i quali l'incapacita e sentenziata da una condanna penale e per il periodo in essa indicato, salvo gil effetti della riabilitazione. 2. Non possono, altresi', essere nominati coloro che sono legati tra di loro da vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado. 3. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono far parte di commissioni e di altri organismi costituiti nell'ambito dell'agenzia, ne' ricevere da questa incarichi di studio e di consulenza. 4. Le dimissioni dei componenti degli organi dell'agenzia devono essere presentate al Presidente della Regione ed esplicano efficacia dalla data della loro accettazione. 5. Costituiscono causa di decadenza dalla carica: a) per il presidente, per i componenti il consiglio di amministrazione e per i componenti del collegio dei revisoni dei conti la sopraggiunta incompatibiIita' per una delle cause contemplate ai precedenti commi 1, 2 e 3; b) per i componcnti il collegio dei revisori dei conti la sospensione o la cancellazione dall'Albo dei revisori dei conti e la mancata partecipazione, anche se giustificata, per tre volte consecutive alle niunioni dell'organo. 6. Le cause di decadenza sono accertate dal direttore generale dell'agenzia, il quale le notifica all'interessato ed al Presidente della Regione. La relativa decadenza dalle cariche e' decretata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla notifica. 7. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca, decesso o altra causa di impedimento, la sostituzione dei componenti degli organi e effettuata con le stesse modalita' previste per la nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.