Art. 9.
                    Incompatibilita' - Decadenza
    1. Fatte salve le cause di incompatibilita' previste dall'Art. 2,
comma  1,  della  legge  regionale  2 agosto 2002, n. 16, non possono
essere   nominati   presidente   o   componente   del   consiglio  di
amministrazione ne' componente del collegio dei revisori dei conti:
      a)  i  consiglieri  e  gli assessori regionali, i componenti di
organi  di  altri  enti,  istituti e aziende dipendenti dalla Regione
Molise;  i  sindaci,  i  consiglieri,  e  gli  assessori  comunali; i
presidenti,  i consiglieri e gli assessori provinciali; i presidenti,
i  consiglieni  e gli assessori delle comunita' montane; i componenti
di organi delle A.S.L.;
      b)  coloro che, in qualita' di imprenditori o di amministratori
di  societa'  abbiano  effettuato  negli ultimi tre anni o effettuino
forniture di beni o di servizi all'agenzia;
      c) il personale in servizio presso l'agenzia e coloro che negli
ultimi  tre  anni  abbiano avuto o abbiano contenziosi giudiziari con
l'agenzia;
      d)  tutti  coloro per i quali l'incapacita e sentenziata da una
condanna  penale e per il periodo in essa indicato, salvo gil effetti
della riabilitazione.
    2.  Non possono, altresi', essere nominati coloro che sono legati
tra  di  loro  da  vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo
grado.
    3.  I  componenti del collegio dei revisori dei conti non possono
far  parte di commissioni e di altri organismi costituiti nell'ambito
dell'agenzia,  ne'  ricevere  da  questa  incarichi  di  studio  e di
consulenza.
    4.  Le dimissioni dei componenti degli organi dell'agenzia devono
essere  presentate al Presidente della Regione ed esplicano efficacia
dalla data della loro accettazione.
    5. Costituiscono causa di decadenza dalla carica:
      a)  per  il  presidente,  per  i  componenti  il  consiglio  di
amministrazione  e  per  i  componenti  del collegio dei revisoni dei
conti   la   sopraggiunta   incompatibiIita'   per  una  delle  cause
contemplate ai precedenti commi 1, 2 e 3;
      b)  per  i  componcnti  il  collegio  dei revisori dei conti la
sospensione  o la cancellazione dall'Albo dei revisori dei conti e la
mancata   partecipazione,   anche  se  giustificata,  per  tre  volte
consecutive alle niunioni dell'organo.
    6.  Le  cause  di decadenza sono accertate dal direttore generale
dell'agenzia,  il  quale le notifica all'interessato ed al Presidente
della  Regione.  La relativa decadenza dalle cariche e' decretata dal
Presidente della Regione entro quindici giorni dalla notifica.
    7.  Nel  caso  di  dimissioni, decadenza, revoca, decesso o altra
causa  di  impedimento, la sostituzione dei componenti degli organi e
effettuata con le stesse modalita' previste per la nomina. I soggetti
subentranti  restano  in  carica  per  il residuo periodo del mandato
conferito ai sostituiti.