(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 novembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», e successive modifiche; Visti, in particolare, gli articoli 25 e 38 della legge regionale n. 30/1999, concernenti rispettivamente le commissioni disciplinari e le sanzioni disciplinari; Visto il comma 11 del citato Art. 25, come sostituito dall'Art. 6, comma 33, della legge regionale n. 1/2004, che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle procedure e dei criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonche' per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari; Ritenuto di emanare il predetto regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2486 di data 24 settembre 2004, cosi' come modificata con successiva deliberazione della giunta regionale n. 2636 di data 8 ottobre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonche' per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'Art. 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 ottobre 2004 ILLY