«Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonche' per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'Art. 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30». Capo I Disposizioni generali Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'Art. 6, comma 33, della legge regionale n. 1/2004, disciplina le procedure e i criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonche' per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'Art. 38 della medesima legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Gli organi disciplinari di cui al presente regolamento irrogano, secondo la loro specifica competenza, sanzioni disciplinari conseguenti a violazioni di disposizioni normative nazionali e regionali in materia venatoria, di disposizioni contenute in statuti e regolamenti di gestione faunistica e fruizione venatoria delle riserve di caccia, nonche' di prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore, commesse da cacciatori sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Ai fini del presente regolamento sono cacciatori coloro che risultino compresi in una delle tipologie di fruizione venatoria di cui all'Art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, o risultino comunque in possesso del tesserino regionale di caccia di cui all'Art. 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rilasciato dall'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia o da altra amministrazione regionale o provinciale italiana. 3. Le norme del presente regolamento concernenti le riserve di caccia e i loro direttori si applicano, per quanto compatibili, anche alle riserve di caccia private e consorziali, alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile, nonche' ai rispettivi legali rappresentanti e gestori. Capo II Criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari Art. 3. C r i t e r i 1. Il cacciatore che contravviene alle disposizioni di cui all'Art. 2, comma 1, e' soggetto, in relazione alla gravita' della violazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'Art. 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, oltre alle eventuali sanzioni specificamente previste per il tipo di illecito commesso. 2. Si considerano di lieve entita' le violazioni regolamentari o statutarie che non integrino fattispecie punite penalmente o con sanzione amministrativa ed i cui effetti non pregiudichino l'azione di tutela e gestione della fauna. 3. Nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogare si ha riguardo alla gravita' della violazione, alle sue implicazioni sotto il profilo faunistico e ambientale, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonche' alla personalita' del trasgressore. Art. 4. Reiterazione delle violazioni 1. E' responsabile della reiterazione di una violazione il cacciatore che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento esecutivo, ne commette un'altra della stessa indole. Capo III Organi disciplinari Art. 5. Comitato di saggi 1. Il comitato di saggi e' eletto dall'assemblea del distretto venatorio, fra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal presidente del distretto a seguito dell'elezione dei nuovi direttori di riserva ovvero entro trenta giorni dalla seduta medesima. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'assemblea del distretto venatorio che non vi abbia gia' provveduto elegge il comitato di saggi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. Assume la carica di presidente del comitato di saggi colui che tra i membri effettivi eletti abbia ottenuto il maggior numero di voti ovvero colui che, in caso di parita' di voti, sia piu' anziano di eta'. 3. Il comitato di saggi e' competente a irrogare la sanzione disciplinare della censura scritta nei casi di violazioni di lieve entita' di disposizioni regolamentari o statutarie della riserva di caccia. 4. Coloro che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell'assemblea del distretto venatorio decadono dalla carica di membri del comitato di saggi. 5. Ai membri del comitato di saggi si applica la disposizione di cui all'Art. 25, comma 8, secondo periodo, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Art. 6. Commissione disciplinare di primo grado 1. La commissione disciplinare di primo grado e' composta da tre membri effettivi ed un supplente. 2. La commissione disciplinare di primo grado e' competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'Art. 38, legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, che non siano di competenza del comitato di saggi. 3. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 25, comma 8, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, l'amministrazione regionale provvede al rinnovo delle nomine prima della scadenza del mandato dei componenti in carica. Qualora il rinnovo delle nomine non sia tempestivo, i membri della commissione disciplinare di primo grado restano in carica non oltre quarantacinque giorni la scadenza del quinquennio. Art. 7. Commissione regionale d'appello 1. La commissione regionale d'appello ha sede presso il servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della fauna. Essa giudica in secondo grado dei provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione disciplinare di primo grado. Capo IV Procedimento disciplinare Art. 8. Banca dati 1. Il servizio presso il quale sono istituite le commissioni disciplinari cura la raccolta e la registrazione dei dati relativi ai soggetti sanzionati ai sensi del presente regolamento e delle sanzioni irrogate, nel rispetto delle norme dettate in materia di dati personali. 2. Nel trattamento dei dati personali svolto per le funzioni istituzionali di cui al presente regolamento e alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 si osservano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 9. Segnalazioni 1. Le segnalazioni relative alle violazioni di cui all'Art. 2, comma 1, sono trasmesse al direttore del servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della fauna entro sessanta giorni dall'accertamento dei fatti. 2. La comunicazione effettuata dagli organi di vigilanza di cui all'Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 avviene mediante trasmissione di copia del processo verbale di accertamento nel termine di trenta giorni dalla data della sua notificazione al trasgressore, nel caso di violazioni comportanti una sanzione amministrativa, ovvero mediante trasmissione di una comunicazione scritta nel caso di altre violazioni. 3. Le segnalazioni devono pervenire al direttore del servizio regionale competente in materia di tutela della fauna entro il termine di cui al comma 2, a pena di improcedibilita'. Esse devono contenere gli elementi necessari alla ricostruzione dei fatti per consentire la determinazione della sanzione ai sensi dell'Art. 3. 4. Il direttore del servizio che riceve la segnalazione, valutata la gravita' della violazione ai fini dell'eventuale sospensione immediata dalla caccia di cui all'Art. 25, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, trasmette senza ritardo gli atti all'organo disciplinare competente. Art. 10. Procedimento disciplinare dinnanzi al comitato di saggi 1. Il presidente del comitato di saggi comunica all'interessato l'avvio del procedimento disciplinare e la violazione contestata, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per presentare memorie difensive e documenti utili alla definizione del procedimento. 2. Il comitato di saggi decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi ai sensi dell'Art. 9, comma 4. 3. Il provvedimento del comitato di saggi e' comunicato senza ritardo al cacciatore interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed e' contestualmente comunicato al direttore della riserva di caccia di assegnazione e all'amministrazione regionale. Art. 11. Procedimento disciplinare dinnanzi alla commissione disciplinare di primo grado 1. Qualora la violazione segnalata esuli dal campo di applicazione del presente regolamento, la commissione dispone l'archiviazione della segnalazione. 2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, e con l'eccezione di quanto previsto dall'Art. 12, il presidente della commissione disciplinare di primo grado comunica al cacciatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento disciplinare per l'infrazione contestata. 3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le seguenti indicazioni: a) la violazione contestata; b) l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per presentare memorie difensive e documenti utili alla definizione del procedimento. 4. In pendenza del termine di cui al comma 3, lettera b), il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso. 5. La commissione svolge le attivita' istruttorie ritenute necessarie ai fini della decisione. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 27, commi 2 e 3, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive) e dall'Art. 12, comma 5, la commissione disciplinare decide nel termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'Art. 9, comma 4. 7. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite del personale addetto alla vigilanza venatoria. Il provvedimento e' altresi' comunicato al direttore della riserva di caccia di assegnazione ed all'amministrazione regionale. 8. La sanzione disciplinare e' annotata senza ritardo sul tesserino regionale di caccia dell'interessato. L'annotazione a carico del cacciatore assegnato e' eseguita dal direttore della riserva di caccia, ovvero a cura dell'amministrazione regionale negli altri casi. Puo' essere eseguita anche dal personale incaricato della comunicazione. 9. Qualora l'efficacia della sanzione disciplinare si protragga anche nell'annata venatoria successiva, il provvedimento disciplinare e' annotato sul nuovo tesserino regionale di caccia, contestualmente al rilascio. 10. Il procedimento disciplinare e' indipendente da ogni altro procedimento eventualmente in corso avanti alle competenti autorita' amministrativa o giudiziaria per violazioni specificamente previste da disposizioni normative. Art. 12. Sospensione immediata dall'esercizio della caccia 1. Nei casi di violazioni particolarmente gravi, il direttore del servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della fauna ha facolta' di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia. 2. Il provvedimento di sospensione e' adottato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa segnalazione. 3. Il provvedimento di sospensione e' definitivo ed e' comunicato senza ritardo all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite del personale addetto alla vigilanza venatoria e deve essere annotato sul tesserino regionale di caccia dell'interessato. L'annotazione a carico del cacciatore assegnato e' eseguita dal direttore della riserva di caccia, ovvero a cura dell'amministrazione regionale negli altri casi. Puo' essere eseguita anche dal personale incaricato della comunicazione. 4. La comunicazione della sospensione immediata costituisce comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e contiene le indicazioni di cui all'Art. 11, comma 3. 5. Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, il fascicolo e' trasmesso senza ritardo alla commissione disciplinare di primo grado, che si pronuncia entro sessanta giorni dal provvedimento medesimo. Art. 13. Giudizio d'appello 1. Il cacciatore sanzionato puo' ricorrere alla commissione regionale d'appello avverso il provvedimento disciplinare emesso dalla commissione disciplinare di primo grado, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo. 2. Nell'atto di appello, cui deve essere allegata copia del provvedimento impugnato, sono indicati sommariamente i fatti e i motivi dell'impugnazione. 3. La commissione regionale d'appello decide sulla base degli atti. 4. La commissione regionale d'appello pronuncia decisione definitiva entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso. 5. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo al cacciatore interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Lo stesso e' altresi' comunicato al direttore della riserva di caccia di assegnazione e all'amministrazione regionale. Art. 14. Funzioni del segretario delle commissioni disciplinari 1. Il segretario delle commissioni disciplinari di cui all'Art. 6 e 7 cura i seguenti adempimenti: a) riceve la corrispondenza indirizzata alla commissione disciplinare e provvede alla regolare tenuta degli atti; b) cura le comunicazioni all'interessato e agli altri soggetti, previste dal presente regolamento; c) redige processo verbale delle sedute; d) cura la stesura definitiva dei provvedimenti della commissione disciplinare. 2. Il segretario e' alle dipendenze funzionali della commissione disciplinare. 3. In caso di assenza o impedimento del segretario, le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti della commissione disciplinare, designato dal presidente. Art 15. Impugnativa di disposizioni regolamentari delle riserve di caccia 1. Il cacciatore che ritenga pregiudizievoli dell'esercizio dell'attivita' venatoria, all'interno della riserva di caccia di assegnazione, disposizioni regolamentari adottate dal direttore della riserva di caccia ai sensi dell'Art. 7, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, puo' impugnare le disposizioni medesime dinanzi al comitato di saggi. 2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore della riserva di caccia e' tenuto a consegnare immediatamente copia dei regolamenti adottati ai cacciatori assegnati che ne facciano richiesta. 3. L'impugnazione deve essere proposta al comitato di saggi, in forma scritta, entro dieci giorni dalla data in cui l'assemblea della riserva di caccia si e' espressa in merito all'adozione del regolamento, e comunque prima della ratifica dello stesso. 4. In attesa della pronuncia sull'impugnazione, la procedura di ratifica del regolamento ai sensi dell'Art. 7, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e' sospesa. 5. Ai fini della decisione sull'impugnazione, il comitato di saggi ha facolta' di sentire coloro le cui dichiarazioni appaiano rilevanti. 6. Il comitato di saggi, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta, indica le modifiche che ritiene debbano essere apportate al regolamento. 7. La decisione del comitato di saggi e' comunicata immediatamente al distretto venatorio il quale, in sede di ratifica del regolamento, invita la riserva di caccia ad apportare le modifiche indicate. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy