Regolamento  per  la  definizione  dei  criteri  e delle modalita' di
attribuzione  del  limite  d'impegno decennale alle province ai sensi
       dell'Art. 2, comma 34 della legge regionale n. 1/2004.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' di
riparto   dell'assegnazione   del   limite   d'impegno   annuale   di
Euro 1.000.000,00,  per  dieci anni, a favore delle province ai sensi
dell'Art. 2, commi 34 e 35, della legge regionale 26 gennaio 2004, n.
1, per la realizzazione di opere pubbliche.
                               Art. 2.
         Criteri e modalita' di erogazione dell'assegnazione
    1. Il limite d'impegno di cui all'Art. 1 e' assegnato annualmente
per la quota di Euro 70.000,00 a favore della provincia di Gorizia.
    2.  La  quota residua di Euro 930.000,00 annuali e' ripartita tra
le  quattro  province  per  due  terzi  in  ragione della popolazione
calcolata   al   31 dicembre   2002,   e  per  un  terzo  in  ragione
dell'estensione territoriale, relativi a ciascuna provincia.
    3. L'erogazione e' disposta annualmente in unica soluzione.
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy