Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di attribuzione del limite d'impegno decennale alle province ai sensi dell'Art. 2, comma 34 della legge regionale n. 1/2004. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' di riparto dell'assegnazione del limite d'impegno annuale di Euro 1.000.000,00, per dieci anni, a favore delle province ai sensi dell'Art. 2, commi 34 e 35, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per la realizzazione di opere pubbliche. Art. 2. Criteri e modalita' di erogazione dell'assegnazione 1. Il limite d'impegno di cui all'Art. 1 e' assegnato annualmente per la quota di Euro 70.000,00 a favore della provincia di Gorizia. 2. La quota residua di Euro 930.000,00 annuali e' ripartita tra le quattro province per due terzi in ragione della popolazione calcolata al 31 dicembre 2002, e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale, relativi a ciascuna provincia. 3. L'erogazione e' disposta annualmente in unica soluzione. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy