Regolamento di approvazione di criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle scuole della Regione, di ogni ordine e grado, in applicazione dell'Art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18. Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, con il fine di promuovere le visite di scolari e studenti presso le aziende agricole in possesso dei requisiti necessari per essere considerate fattorie didattiche dall'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA nel prosieguo del testo). 2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le scuole, di ogni ordine e grado, con sede in Regione. Art. 2. Requisiti fattorie didattiche 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1, un'azienda agricola e' considerata fattoria didattica in presenza dei seguenti requisiti: a) l'avvenuta partecipazione di almeno uno dei componenti il nucleo familiare conducente l'azienda agricola allo specifico corso di formazione organizzato dall'ERSA; b) la stipula di un'assicurazione civile contro i rischi per danni a terzi; c) la presenza di materiale di pronto soccorso per un primo intervento; d) la rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi adibiti al passaggio o alla visita delle scolaresche, assicurando l'accesso anche ai portatori di handicap; e) la presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo di trasporto che accompagna le scolaresche, anche se non all'interno dell'azienda, ad una distanza massima da essa di cento metri; f) la presenza di servizi igienici adeguati, con la specificazione se siano accessibili anche ai portatori di handicap; g) la presenza di uno spazio al coperto adeguatamente attrezzato per ospitare le scolaresche. Art. 3. Adempimenti dell'ERSA 1. L'ERSA tiene un elenco delle aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, cui attribuire, previa verifica, la qualificazione di fattoria didattica, a seguito di specifica domanda presentata alla stessa agenzia. 2. L'ERSA, oltre all'elenco di cui al comma 1, tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica che hanno partecipato ai corsi di formazione promossi dall'agenzia medesima. Art. 4. Presentazione delle domande 1. La domanda di contributo, compilata su modello fornito dall'amministrazione regionale, firmata dal legale rappresentante della scuola, e' presentata in duplice copia, alla direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna (direzione centrale nel prosieguo del testo) - servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo. Nel caso di inoltro tramite mezzo postale e' inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la data del timbro postale. 2. La domanda e' inoltrata in data antecedente a quella della visita alla fattoria didattica e, comunque, entro il termine perentorio del 1° marzo dell'anno scolastico di riferimento, convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno. 3. La domanda e' corredata della seguente documentazione in originale e copia: a) preventivo della spesa fornito dall'azienda di trasporti che offre il servizio; b) istanza per le modalita' di accredito del contributo concesso, con indicazione dell'eventuale banca di appoggio e sue coordinate bancarie; c) dichiarazione attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti ne' verranno richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari. Art. 5. Istruttoria delle domande e concessione dei contributi 1. Il servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo della direzione centrale effettua l'istruttoria delle domande presentate, redige le graduatorie dei beneficiari e provvede alta concessione del contributo spettante. 2. Il decreto di concessione del contributo puo' prevedere la contestuale liquidazione ed erogazione del contnbuto concesso. 3. Le iniziative proposte devono svolgersi interamente nell'anno scolastico di riferimento e possono venire attuate anche anteriormente al provvedimento di concessione del contributo, purche' siano successive alla data di presentazione della domanda. Art. 6. Rendicontazione e spese ammissibili 1. A consuntivo, gli assegnatari del contributo dovranno presentano entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento e, comunque, perentoriamente entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, le fatture rilasciate dal soggetto erogatore del servizio debitamente quietanzate. 2. Sono ammesse unicamente le spese per il noleggio dei mezzi di trasporto. Art. 7. Criteri di finanziamento 1. Il contributo e' concesso, fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa, con priorita' alle scuole i cui accompagnatori abbiano frequentato i corsi di formazione promossi dall'ERSA. 2. In sede di ripartizione dei contributi, e' possibile fissare, per i soggetti non aventi requisiti di priorita', una percentuale di contribuzione minore, e comunque uguale per tutti, dopo avere erogato la percentuale contributiva dell'80% sulle spese ammesse ai soggetti prioritari. 3. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le priorita' di cui al comma 1, il contributo e' ridotto proporzionalmente. Art. 8. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 9. Norma transitoria 1. Per l'anno scolastico 2004-2005, in attesa della completa effettuazione dei corsi di formazione promossi dall'ERSA non si applica il criterio di priorita' di cui all'Art. 7 del presente regolamento. Visto, il Presidente: Illy