Regolamento di approvazione di criteri e modalita' per la concessione
di  contributi  a favore delle scuole della Regione, di ogni ordine e
grado,  in  applicazione  dell'Art. 23 della legge regionale 4 giugno
                            2004, n. 18.
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione dei contributi previsti dall'Art. 23 della legge
regionale  4 giugno  2004, n. 18, con il fine di promuovere le visite
di  scolari  e  studenti  presso  le aziende agricole in possesso dei
requisiti   necessari  per  essere  considerate  fattorie  didattiche
dall'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA nel prosieguo del
testo).
    2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le scuole,
di ogni ordine e grado, con sede in Regione.
                               Art. 2.
                    Requisiti fattorie didattiche
    1.  Per  le  finalita'  di cui all'Art. 1, un'azienda agricola e'
considerata fattoria didattica in presenza dei seguenti requisiti:
      a) l'avvenuta  partecipazione  di  almeno uno dei componenti il
nucleo  familiare  conducente l'azienda agricola allo specifico corso
di formazione organizzato dall'ERSA;
      b) la  stipula  di  un'assicurazione civile contro i rischi per
danni a terzi;
      c) la  presenza  di  materiale  di pronto soccorso per un primo
intervento;
      d) la  rimozione  dei  potenziali pericoli presenti in azienda,
nei  luoghi  adibiti  al  passaggio  o alla visita delle scolaresche,
assicurando l'accesso anche ai portatori di handicap;
      e) la presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo
di  trasporto che accompagna le scolaresche, anche se non all'interno
dell'azienda, ad una distanza massima da essa di cento metri;
      f) la   presenza   di   servizi   igienici   adeguati,  con  la
specificazione se siano accessibili anche ai portatori di handicap;
      g) la   presenza   di   uno  spazio  al  coperto  adeguatamente
attrezzato per ospitare le scolaresche.
                               Art. 3.
                        Adempimenti dell'ERSA
    1.  L'ERSA tiene un elenco delle aziende agricole in possesso dei
requisiti  di  cui  all'Art.  2,  cui attribuire, previa verifica, la
qualificazione  di fattoria didattica, a seguito di specifica domanda
presentata alla stessa agenzia.
    2.  L'ERSA,  oltre  all'elenco di cui al comma 1, tiene una lista
nominativa  aggiornata  di  tutti  gli insegnanti e dei componenti il
nucleo   familiare   conducente  una  fattoria  didattica  che  hanno
partecipato ai corsi di formazione promossi dall'agenzia medesima.
                               Art. 4.
                     Presentazione delle domande
    1.  La  domanda  di  contributo,  compilata  su  modello  fornito
dall'amministrazione  regionale,  firmata  dal  legale rappresentante
della scuola, e' presentata in duplice copia, alla direzione centrale
delle   risorse   agricole,  naturali,  forestali  e  della  montagna
(direzione  centrale  nel  prosieguo  del  testo)  -  servizio per il
credito  agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo. Nel caso di
inoltro  tramite  mezzo  postale e' inviata mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la data del timbro postale.
    2.  La  domanda  e'  inoltrata in data antecedente a quella della
visita   alla  fattoria  didattica  e,  comunque,  entro  il  termine
perentorio   del   1° marzo   dell'anno  scolastico  di  riferimento,
convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno.
    3.  La  domanda  e'  corredata  della  seguente documentazione in
originale e copia:
      a) preventivo della spesa fornito dall'azienda di trasporti che
offre il servizio;
      b) istanza   per  le  modalita'  di  accredito  del  contributo
concesso,  con  indicazione  dell'eventuale  banca  di appoggio e sue
coordinate bancarie;
      c) dichiarazione  attestante che per le medesime iniziative non
sono   stati   richiesti  ne'  verranno  richiesti  altri  contributi
regionali, statali o comunitari.
                               Art. 5.
       Istruttoria delle domande e concessione dei contributi
    1.  Il  servizio  per  il  credito  agrario, la cooperazione e lo
sviluppo  agricolo  della  direzione  centrale effettua l'istruttoria
delle  domande  presentate,  redige  le graduatorie dei beneficiari e
provvede alta concessione del contributo spettante.
    2.  Il  decreto  di  concessione del contributo puo' prevedere la
contestuale liquidazione ed erogazione del contnbuto concesso.
    3.  Le iniziative proposte devono svolgersi interamente nell'anno
scolastico   di   riferimento   e   possono   venire   attuate  anche
anteriormente al provvedimento di concessione del contributo, purche'
siano successive alla data di presentazione della domanda.
                               Art. 6.
                 Rendicontazione e spese ammissibili
    1.   A   consuntivo,  gli  assegnatari  del  contributo  dovranno
presentano  entro  trenta giorni dall'avvenuto pagamento e, comunque,
perentoriamente   entro   il   30 giugno   dell'anno   scolastico  di
riferimento,   le  fatture  rilasciate  dal  soggetto  erogatore  del
servizio debitamente quietanzate.
    2.  Sono ammesse unicamente le spese per il noleggio dei mezzi di
trasporto.
                               Art. 7.
                      Criteri di finanziamento
    1.  Il  contributo e' concesso, fino ad un massimo dell'80% della
spesa ammessa, con priorita' alle scuole i cui accompagnatori abbiano
frequentato i corsi di formazione promossi dall'ERSA.
    2.  In sede di ripartizione dei contributi, e' possibile fissare,
per  i soggetti non aventi requisiti di priorita', una percentuale di
contribuzione minore, e comunque uguale per tutti, dopo avere erogato
la  percentuale contributiva dell'80% sulle spese ammesse ai soggetti
prioritari.
    3. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a
soddisfare  le  priorita' di cui al comma 1, il contributo e' ridotto
proporzionalmente.
                               Art. 8.
                           Norma di rinvio
    1.  Per  quanto  non previsto nel presente regolamento, si rinvia
alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                               Art. 9.
                          Norma transitoria
    1.  Per  l'anno  scolastico  2004-2005,  in attesa della completa
effettuazione  dei  corsi  di  formazione  promossi  dall'ERSA non si
applica  il  criterio  di  priorita'  di  cui all'Art. 7 del presente
regolamento.
                     Visto, il Presidente: Illy