Art. 10.
                          Norme transitorie

    1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali
all'atto  della  sua  entrata in vigore e' intervenuta l'adozione del
progetto  di  piano di classificazione acustica ai sensi dell'Art. 5,
comma   1,   della   legge   regionale   n.   89/1998   come  vigente
precedentemente alla modifica operata dall'Art. 5.
    2.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'Art.  10  della legge
regionale  n.  89/1998  come  sostituito  dall'Art.  8 della presente
legge,   la   provincia  esercita  i  poteri  sostitutivi  garantendo
l'approvazione  dei  piani comunali di classificazione acustica entro
il 31 dicembre 2005.
    3.  Nell'ambito  delle  risorse  stanziate  per  il 2005 ai sensi
dell'Art.  11  della  legge  regionale n. 89/1998 la giunta regionale
puo'  disporre  la  concessione  di contributi per l'approvazione del
piano  di  classificazione  acustica  ai  comuni  di  cui  alla legge
regionale  27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e
dei  piccoli  comuni  in  situazione di disagio. Modifiche alla legge
regionale  7  maggio  1985,  n.  57 «Finanziamenti per la redazione e
l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente».
Modifiche  alla  legge  regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla
tutela   dell'artigianato   artistico   e   tradizionale   toscano  e
disposizioni  in  materia  di  oneri contributivi per gli apprendisti
artigiani»),  individuando  il  grado  di  disagio rilevante ai sensi
della medesima legge regionale n. 39/2004 ed a condizione che:
      a)  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge non abbiano
ancora adottato il piano;
      b) l'approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005.