Art. 2. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 89/1998 1. Alla lettera g) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «dell'Art. 13 della legge regionale n. 5/1995» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale in materia di governo del territorio». 2. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal seguente: «3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e provinciali; nell'individuazione delle priorita' degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'Art. 4.».