Art. 2.
        Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 89/1998

    1.  Alla lettera g) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale
n.  89/1998 le parole: «dell'Art. 13 della legge regionale n. 5/1995»
sono  sostituite dalle seguenti: «della legge regionale in materia di
governo del territorio».
    2.  Il  comma  3  dell'Art. 2 della legge regionale n. 89/1998 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Il  consiglio  regionale  approva,  anche per stralci, piani
pluriennali  per  il contenimento delle emissioni sonore prodotte per
lo   svolgimento   di   servizi   pubblici   essenziali  quali  linee
ferroviarie,  metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e
provinciali;  nell'individuazione  delle  priorita'  degli interventi
previsti  da  tali  piani  sono  privilegiati  i  comuni  che abbiano
approvato i piani di classificazione acustica di cui all'Art. 4.».